Obbligo comunicazione domicilio digitale/pec amministratori

Normativa di riferimento: 

  • art.  1 comma 1 lett. n-ter d.lgs. 82/2005;
  • art.  3-bis comma 1 d.lgs. 82/2005;
  • art. 16 comma 6, comma 6-bis, comma 6-ter d.l. 185/2008;
  • art. 5 comma 1, comma 2 d.l. 179/2012;
  • Direttiva Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 27/04/2015
  • art. 37 d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. 120/2020;
  • art. 1 comma 860 legge 207/2004
  • Mimit nota protocollo n. 43836 del 12/03/2025.

La legge di bilancio 2025 all’art. 1 comma 860 ha modificato l’art.5 comma 1 del d.l. 179/2012, introducendo l’obbligo, in vigore dal 01/01/2025, di comunicazione del domicilio digitale/pec ANCHE PER GLI AMMINISTRATORI delle imprese costituite in forma societaria.

L’obbligo in questione ricade sugli amministratori delle imprese costituite in forma societaria (società di persone e società di capitali) sia che si tratti di imprese di nuova costituzione sia di imprese già costituite alla data del 01/01/2025.

Per le nuove imprese (costituite dopo la data del 01/01/2025) l’obbligo di comunicazione degli indirizzi pec dei propri amministratori viene assolto in fase di iscrizione della relativa carica/cariche.

Per le imprese già costituite alla data del 01/01/2025 è stato individuato il termine entro il quale adempiere all’obbligo di comunicazione degli indirizzi pec dei propri amministratori, fissandolo al 30 giugno 2025. L’omissione dell’iscrizione del domicilio digitale/pec, entro il predetto termine, è soggetta all’applicazione delle disposizioni di cui all’art.2630 del c.c.

L’obbligo ricade sugli amministratori delle società di persone, società di capitali comprese le cooperative, società semplici che esercitino attività agricola, reti d’impresa dotate di soggettività giuridica. 

L’obbligo invece non è applicabile ai consorzi, anche con attività esterna, società consortili, società semplici (diverse da quelle che esercitino attività agricola), società di mutuo soccorso, enti giuridici non costituiti in forma societaria (soggetti rea).

Per quanto concerne l’ambito soggettivo sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo pec (domicilio digitale): soci amministratori, soci accomandatari, amministratore unico, singoli componenti consiglio di amministrazione, consiglio di gestione, liquidatore (nominato dai soci o per intervento giudiziale). in costanza di una pluralità di amministratori è necessario cha sia iscritto un indirizzo pec per ciascuno di essi.

Il domicilio digitale/pec dell'amministratore deve essere diverso dall'indirizzo pec della società e di conseguenza deve quindi essere un domicilio digitale/pec personale.

Naturalmente una persona fisica che ricopre il ruolo di amministratore su più posizioni registro imprese può dichiarare, ai fini del rispetto dell’obbligo, lo stesso domicilio digitale/pec su tutte le posizioni RI.

Allo stesso modo, nel caso in cui la carica di amministratore sia ricoperta da una persona giuridica questa può dichiarare il proprio domicilio digitale.

L’adempimento fine a sé stesso (INT P di modifica unicamente per la comunicazione del domicilio digitale/pec) non sconta il diritto di segreteria e l'imposta di bollo.

Nel caso in cui invece è inglobato in altro adempimento, sconta il diritto di segreteria e l’eventuale bollo dell'adempimento principale.

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Ultima modifica: Giovedì 20 Marzo 2025