Nella presente sezione sono reperibili informazioni circa l’attività sanzionatoria svolta dall'ufficio sanzioni del Registro Imprese. L'attività di accertamento e contestazione delle violazioni inerenti il Registro Imprese e il Repertorio Economico Amministrativo è disciplinata dalla L.689/91.
Si comunica che a partire dal 1' Gennaio 2016 la normativa vigente e inerente l’osservanza dei termini per le comunicazioni al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, per le quali è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza dell’obbligo alla trasmissione, è esteso alle imprese artigiane, in virtù della legge regionale n. 11/2015, che ha abolito l’Albo delle Imprese Artigiane e ha sancito il conseguente trasferimento delle competenze alla Camera di Commercio.
Accertamento violazioni al Registro Imprese e al REA
Di seguito alcune notizie di carattere pratico sul sistema sanzionatorio del Registro Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo e su come effettuare il pagamento dell’oblazione nell’ipotesi che i termini per il deposito di atti e comunicazioni non siano stati osservati.
Innanzitutto occorre precisare che vi è una differenza tra processi verbali di accertamento e contestazione elevati e notificati per tardato deposito (od omesso deposito) di atti o comunicazioni al Registro Imprese da quelli elevati e notificati per tardato deposito (od omesso deposito) di comunicazioni al Repertorio Economico Amministrativo (in sigla REA), che può essere considerato come un’appendice del Registro Imprese.
Nel REA si registrano tutti gli eventi per i quali non è previsto l’obbligo della comunicazione nel Registro Imprese: sostanzialmente tutti gli eventi che dovevano essere comunicati all’ex Registro Ditte, come, ad esempio, la denuncia dell’inizio dell’attività per le società e l’apertura di unità locale.
Infatti, i due tipi di oblazioni hanno importi e modalità di pagamento (che deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di accertamento e contestazione) differenti.
Gli importi relativi al Registro Imprese (il cui destinatario è l’Erario) sono di euro 20 per le imprese individuali.
Per quanto riguarda le società, a partire dalla data del 15.11.2011 (la data indica il termine ultimo entro la quale una pratica poteva essere depositata nei termini), l’importo è di euro 206, ridotto a un terzo se il ritardo non è superiore a 30 giorni. In tutti i casi nei quali la violazione riguarda il tardivo (od omesso) deposito di un bilancio di esercizio (o di uno stato patrimoniale per quanto riguarda i consorzi) gli importi sono aumentati di un terzo e sono, invece, raddoppiati nel caso di tardiva (od omessa) comunicazione di dati di procedura concorsuale da parte del curatore fallimentare.
Per le violazioni commesse anteriormente alla data suindicata, ancorché comunicate al Registro Imprese in data successiva, permangono i vecchi importi; vale a dire:
- euro 412 per ogni soggetto obbligato delle società o consorzi
- euro 549,34, se la violazione riguarda il bilancio;
- euro 824, se la violazione riguarda la comunicazione di dati di procedura concorsuale da parte del curatore fallimentare.
Le Camere di Commercio sono investite anche della competenza a sanzionare, ai sensi dell'art. 2631 del codice Civile, le società di capitali e le cooperative che hanno omesso di convocare nel termine e nei casi stabiliti dalla legge l'assemblea dei soci. In tal caso l'oblazione da versare ammonta ad euro 2.064 per ogni obbligato.
Gli importi, invece, relativi al REA (il cui destinatario è la Camera di Commercio) sono, indipendentemente dal fatto se la violazione è commessa da un imprenditore individuale o dai soggetti obbligati delle società, di:
- euro 10 per i ritardi che vanno dal primo al trentesimo giorno
- euro 51,33 per i ritardi che vanno dal trentunesimo giorno in poi.
Circa le modalità di pagamento, mentre per le oblazioni del Registro Imprese è obbligatorio utilizzare il modello F23 del Ministero delle Finanze (che viene allegato già compilato al processo verbale), effettuando il versamento o presso il concessionario delegato alla riscossione o presso gli uffici bancari o presso gli uffici postali, per le oblazioni REA la riscossione di solito viene effettuata direttamente da parte dei funzionari del Registro Imprese che evadono le pratiche tardive. Tuttavia, in mancanza di fondi sulla scheda prepagata o in casi in cui è ritenuto utile un approfondimento di istruttoria da parte dell’ufficio sanzioni bisognerà attendere il processo verbale e pagare successivamente l’oblazione, integrata delle spese del procedimento, notifica e cancelleria, alla cassa dell’Ufficio Registro Imprese oppure tramite una delle modalità indicate nell'Avviso Pago PA, che l'utente troverà allegato al processo verbale notificato (N.B.: laddove l’utente non voglia che il prelievo dell’oblazione avvenga al momento dell’evasione della pratica, ma in un tempo successivo attraverso la normale procedura di notificazione del processo verbale di accertamento e contestazione, questo deve essere specificato nel quadro note della relativa pratica telematica. Diversamente l’Ufficio è autorizzato a procedere all’esazione della somma).
SPESE del procedimento, notifica e cancelleria
Le spese fissate per ogni processo verbale di accertamento e contestazione emesso dall'Ufficio Sanzioni del Registro Imprese sono le seguenti:
- Spese del procedimento: euro 14,00
- Spese di notifica e cancelleria: euro 10,00
Nel caso di tentativo di rinotifica ad altro indirizzo per mancato buon fine della spedizione l'importo viene maggiorato di ulteriori euro 10,00 o di euro 6,00 se si farà ricorso al messo comunale
Quindi, per ogni processo verbale di accertamento e contestazione alla somma richiesta a titolo di oblazione viene richiesta anche una somma a titolo di spese del procedimento, notifica e cancelleria per complessivi euro 24 ridotti a euro 14 se il destinatario è provvisto di una casella attiva di posta elettronica certificata presso la quale sarà notificato l'atto sopraindicato. Si evidenzia che, nel caso sia prevista la presenza di un responsabile solidale (normalmente la società) oltre al responsabile principale (che può essere anche più di uno), al versamento delle spese saranno tenuti entrambi, mentre al versamento dell'oblazione può provvedervi la società se questo non viene effettuato dall'obbligato principale. In ogni caso la società può provvedere al versamento di tutte le somme.
In allegato si riportano degli schemi con l’indicazione dei principali atti e comunicazioni per i quali è previsto un termine, il cui ritardo od omissione nel deposito comporta l’obbligo da parte dell’Ufficio di elevare un verbale di accertamento e contestazione a carico degli obbligati.