Con la legge n° 122/10, entrata in vigore il 31/7/2010, è stato modificato l’articolo 19 della legge n° 241/90, sostituendo alla “dichiarazione di inizio attività” (D.I.A.), la “segnalazione certificata di inizio attività” (S.C.I.A.).
In pratica dal 31 luglio 2010 un aspirante imprenditore può intraprendere un’attività economica soggetta a verifica dei requisiti subito dopo aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.
A tal proposito la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico N. 3637/C del 10/08/2010 ha stabilito quanto segue :
La S.C.I.A. deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell’inizio dell’attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti, professionali, morali e personali previsti dalle normative.
La nuova disciplina si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso ed al dettaglio;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere;
- Vendita e somministrazione di alimenti e bevande ;
Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l’attività immediatamente senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno a disposizione 60 giorni dalla presentazione della segnalazione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge le amministrazioni consentono all’interessato di provvedere a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine, in ogni caso non inferiore a 30 giorni, e soltanto ove ciò non sia possibile, adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Nulla è innovato relativamente a diritti di segreteria, bolli e tasse di concessione governativa.