S.C.I.A.

Con la legge n° 122/10, entrata in vigore il 31/7/2010, è stato modificato l’articolo 19 della legge n° 241/90, sostituendo alla “dichiarazione di inizio attività” (D.I.A.), la “segnalazione certificata di inizio attività” (S.C.I.A.).

 

In pratica dal 31 luglio 2010 un aspirante imprenditore può intraprendere un’attività economica soggetta a verifica dei requisiti subito dopo aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.

 

A tal proposito la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico N. 3637/C del 10/08/2010 ha stabilito quanto segue :

La S.C.I.A. deve:

  • essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell’inizio dell’attività economica;
  • essere allegata ad un modello di  Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
  • contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti, professionali, morali e personali previsti dalle normative.

La nuova disciplina si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:

  • agente di affari in mediazione;
  • agente e rappresentante di commercio;
  • autoriparazione;
  • commercio all’ingrosso ed al dettaglio;
  • facchinaggio;
  • impiantistica;
  • mediatore marittimo;
  • pulizia;
  • spedizioniere;
  • Vendita e somministrazione di alimenti e bevande ;

 

Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l’attività immediatamente senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno a disposizione 60 giorni dalla presentazione della segnalazione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.

 

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge le amministrazioni consentono all’interessato di provvedere a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine, in ogni caso non inferiore a 30 giorni, e soltanto ove ciò non sia possibile, adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

 

Nulla è innovato relativamente a diritti di segreteria, bolli e tasse di concessione governativa.

Ultima modifica: Sabato 21 Marzo 2020