Normativa di riferimento:
ART. 1 COMMA 1 LETT. N-TER D.LGS. 82/2005;
ART. 3-BIS COMMA 1 D.LGS. 82/2005;
ART. 16 COMMA 6, COMMA 6-BIS, COMMA 6-TER D.L. 185/2008;
ART. 5 COMMA 1, COMMA 2 D.L. 179/2012;
DIRETTIVA MIMISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D’INTESA CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 27/04/2015
ART. 37 D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020;
L'indirizzo PEC è il domicilio digitale ufficiale delle imprese.
Sono obbligate a comunicare la propria casella di posta elettronica certificata (domicilio digitale) per la sua iscrizione nel Registro Imprese:
a) LE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA;
Sono tenute alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (domicilio digitale) le società di persone e le società di capitali, comprese anche:
- le società in liquidazione
- le società semplici
- le cooperative in qualsiasi forma costituite
- le società consortili
- le sedi secondarie di società straniere
b) LE IMPRESE INDIVIDUALI;
Le imprese individuali già iscritte al Registro Imprese, non attive o soggette a procedure concorsuali non sono invece obbligate ad iscrivere la PEC (domicilio digitale).
La casella di posta elettronica certificata (domicilio digitale) iscritto nel registro delle imprese deve essere UNIVOCO, VALIDO E ATTIVO (obbligo di mantenere il domicilio digitale attivo).
La comunicazione della PEC (domicilio digitale) al Registro Imprese deve essere effettuata in modalità telematica. Per comunicare la PEC (domicilio digitale) al Registro Imprese occorre il dispositivo di firma digitale del titolare/legale rappresentante.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L’ufficio del registro delle imprese applica alle imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata (€.412,00 per ciascun legale rappresentante, per omessa comunicazione) e alle imprese individuali che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese la sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. in misura triplicata (€.60,00 per omessa comunicazione), contestualmente assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore.
La Camera di Commercio verifica periodicamente le PEC (domicilio digitale) iscritte nel registro delle imprese e qualora rileva un domicilio digitale inattivo, previa richiesta all’impresa costituita in forma societaria o all’impresa individuale di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale, procede con provvedimento del Conservatore alla cancellazione del domicilio digitale inattivo dal registro delle imprese ed avvia la procedura per l’irrogazione della sanzione e contestuale assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.
Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio sarà così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT. Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dal registro delle imprese è disponibile presso Il Cassetto digitale dell’imprenditore all’indirizzo web https://impresa.italia.it ed accessibile tramite identità digitale o CNS – carta nazionale dei servizi.
In caso di cancellazione dell’impresa individuale o dell’impresa costituita in forma societaria dal registro delle imprese, il domicilio digitale assegnato d’ufficio viene mantenuto attivo per dodici mesi, decorso tale termine viene disattivato. La disattivazione del domicilio digitale avviene anche qualora l’impresa individuale o l’impresa costituita in forma societaria comunichi, con apposita pratica telematica, il proprio e nuovo domicilio digitale. La disattivazione del domicilio digitale comporta l’inibizione della ricezione di nuovi messaggi, in ogni caso, il titolare o il rappresentante legale possono continuare ad accedere al domicilio digitale assegnato d’ufficio attraverso il cassetto digitale per ulteriori 180 giorni. Decorso tale lasso temporale l’accesso al domicilio digitale disattivato diviene indisponibile.
LA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO HA ASSEGNATO D'UFFICIO N. 16.078 DOMICILI DIGITALI E CONTESTUALMENTE ELEVATO LE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE (dato aggiornato al 5 febbraio 2024).
Il sito informativo https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home consente di verificare se la PEC (domicilio digitale) della propria impresa risulta iscritto o meno nel registro delle imprese.
ATTENZIONE!! – ANCHE SE LA PEC (DOMICILIO DIGITALE) RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO IMPRESE DEVE ESSERE UNIVOCA, VALIDA E ATTIVA. Nel predetto sito si possono trovare informazioni utili sulla PEC e sull’obbligo del domicilio digitale.
Assegnazione d'ufficio domicilio digitale - Avvio procedimento - Anno 2024 |
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Prot. 72692_2023 - 72693_2023 - Esito assegnazione domicilio digitale |
Esito assegnazione domicilio digitale - rif. prot. 27240 e 27241 del 2024 |
Comunicazioni avvio procedimento cancellazione dg/pec inattivo/revocato - anno 2024 |
Allegato - prot. 3436 del 24/01/2024
Allegato - prot. 3437 del 24/01/2024
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Provvedimenti del Conservatore - Anno 2024 |
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Provvedimento del Conservatore n.26 del 13/03/2024 |
Provvedimenti del Conservatore - Anno 2023 |
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Provvedimento del Conservatore n.31 del 07/09/2023 |
Provvedimento del Conservatore n.51 del 07/11/2023 |
Provvedimenti del Conservatore - Anno 2022 |
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Provvedimento del Conservatore n.46 del 24/06/2022 |
Provvedimento del Conservatore n.72 del 19.10.2022 |
Provvedimento del Conservatore n.73 del 19.10.2022 |
Archivio atti anni precedenti
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