REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Normativa di riferimento:
Direttive 2005/60/CE - 2006/70/CE;
DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007 n. 231 (artt. 20 e 21);
Decreto 11/03/2022 n. 55 del Ministero dell’economia e Finanza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (G. U. n. 121 del 25 maggio 2022);
Decreto 12/04/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (G.U. n. 93 del 20/04/2023);
Decreto 16/03/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (G.U. n. 149 del 28/06/2023);
Decreto 20/04/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (G.U. n. 149 del 28/06/2023);
Decreto 29/09/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (G.U. n. 236 del 9/10/2023);
ADEMPIMENTO
(MODELLO TE – PRIMA COMUNICAZIONE – VARIAZIONE – CONFERMA ANNUALE)
I soggetti interessati dall’obbligo di comunicazione del titolare effettivo sono le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
Sono obbligati all’adempimento:
- gli amministratori di società di capitali;
- i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private;
- i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari;
Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, nel caso non ne siano già in possesso, di firma digitale.
I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo (modello TE), ma tale comunicazione, in quanto resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà essere sempre INTESTATA E SOTTOSCRITTA digitalmente dal SOGGETTO OBBLIGATO ALL'ADEMPIMENTO.
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 236 del 9/10/2023) del decreto di attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, parte la fase relativa alla prima comunicazione e popolamento del registro.
I soggetti obbligati, già esistenti alla data del 09/10/2023, hanno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione – modello TE (prima comunicazione).
Le società di capitali e le persone giuridiche private, iscritte nei rispettivi registri dopo il 09/10/2023, provvederanno alla prima comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione.
I trust e i mandati fiduciari, costituiti dopo il 09/10/2023, provvederanno alla prima comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dalla costituzione.
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.
Le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere costantemente aggiornate, ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta. I soggetti obbligati sono tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.
Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale (conferma dei dati e delle informazioni) da effettuarsi entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le società di capitali possono effettuare la conferma (comunicazione periodica di conferma) contestualmente al deposito del bilancio.
Fare riferimento ai relativi portali dedicati:
Consultazione SARI titolare effettivo link
Portale del Titolare Effettivo link
Manuale utente adempimento TE link