Obbligo comunicazione domicilio digitale/pec amministratori

Normativa di riferimento: 

  • art.  1 comma 1 lett. n-ter d.lgs. 82/2005;
  • art.  3-bis comma 1 d.lgs. 82/2005;
  • art. 16 comma 6, comma 6-bis, comma 6-ter d.l. 185/2008;
  • art. 5 comma 1, comma 2 d.l. 179/2012;
  • Direttiva Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 27/04/2015
  • art. 37 d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. 120/2020;
  • art. 1 comma 860 legge 207/2004
  • MIMIT nota protocollo n. 43836 del 12/03/2025.

La legge di bilancio 2025 all’art. 1 comma 860 ha modificato l’art.5 comma 1 del D.L. 179/2012, introducendo l’obbligo, in vigore dal 01/01/2025di comunicazione del domicilio digitale/pec ANCHE PER GLI AMMINISTRATORI delle imprese costituite in forma societaria.

L’obbligo in questione ricade sugli amministratori delle imprese costituite in forma societaria (società di persone e società di capitali) sia che si tratti di imprese di nuova costituzione sia di imprese già costituite alla data del 01/01/2025. L’obbligo invece non è applicabile ai consorzi, anche con attività esterna, società di mutuo soccorso, enti giuridici non costituiti in forma societaria (soggetti rea).

Per le nuove imprese (costituite dopo la data del 01/01/2025) l’obbligo di comunicazione degli indirizzi pec dei propri amministratori viene assolto in fase di iscrizione della relativa carica/cariche.

Per le imprese già costituite alla data del 01/01/2025con nota del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) del 25.06.2025, prot. 127654, è stato disposto il differimento del termine entro il quale adempiere all’obbligo di comunicazione degli indirizzi pec dei propri amministratori fissandolo al 31 dicembre 2025.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo pec (domicilio digitale): soci amministratori, soci accomandatari, amministratore unico, singoli componenti consiglio di amministrazione, consiglio di gestione, liquidatore (nominato dai soci o per intervento giudiziale). In costanza di una pluralità di amministratori è necessario che sia iscritto un indirizzo pec per ciascuno di essi.

Il domicilio digitale/pec dell'amministratore deve essere diverso dall'indirizzo pec della società e di conseguenza deve quindi essere un domicilio digitale/pec personale.

Naturalmente una persona fisica che ricopre il ruolo di amministratore su più posizioni registro imprese può dichiarare, ai fini del rispetto dell’obbligo, lo stesso domicilio digitale/pec su tutte le posizioni RI. Allo stesso modo, nel caso in cui la carica di amministratore sia ricoperta da una persona giuridica questa può dichiarare il proprio domicilio digitale.

L’adempimento fine a sé stesso (INT P di modifica unicamente per la comunicazione del domicilio digitale/pec) non sconta il diritto di segreteria e l'imposta di bollo. Nel caso in cui invece sia inglobato in altro adempimento, sconta il diritto di segreteria e l’eventuale bollo dell'adempimento principale. La comunicazione del proprio indirizzo pec da parte di soggetti diversi da quelli obbligati sconta diritti e bolli (per i soggetti iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo non sono dovuti i bolli).

La comunicazione va effettuata dal singolo amministratore, pertanto la pratica deve essere sottoscritta digitalmente da ogni singolo amministratore che adempie al proprio obbligo personale. In caso di più amministratori è possibile che l’adempimento venga effettuato da almeno un amministratore, avendo cura di indicare nelle note di essere stato incaricato dagli altri amministratori di cui è stato compilato INT P. In caso di presentazione da parte del professionista, occorre che lo stesso sia stato incaricato da tutti gli amministratori che comunicano il proprio indirizzo PEC per i quali viene compilato INT P (non sono ammesse formulazioni generiche).

La pratica di comunicazione della PEC dell'amministratore può essere compilata con l'applicativo on line "DIRE". Nel caso di scelta di Dire a “Modelli”: il solo Modello INT P di modifica nel riquadro 2, tipo modifica: “SOLO PEC”, inserendo la PEC nell'apposita sezione e il Modello XX NOTE in cui indicare eventuale conferimento di incarico e che trattasi di comunicazione domicilio digitale pec. In alternativa si può compilare "DIRE" ad "ADEMPIMENTI" nel riquadro Organi sociali e persone con cariche/qualifiche – adempimento: Comunicazione Pec Amministratori e altre persone impresa e il Modello XX - Note in cui indicare eventuale conferimento di incarico e che trattasi di comunicazione domicilio digitale pec.

ATTENZIONE!! – IL SERVIZIO PRATICA SEMPLICE (disponibile sul portale https://www.registroimprese.it/) È DESTINATO SOLO ALLA DICHIARAZIONE DELLA PEC DELL'IMPRESA E NON CONSENTE DI MODIFICARE L'INDIRIZZO PEC DEGLI AMMINISTRATORI.

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