FAQ

Registro protesti

19 dicembre 2006

 

È il Registro nel quale le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari, Stanza di Compensazione della Banca d'Italia). È stato istituito dall'art. 3-bis del D.L. n. 381 del 18 settembre 1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 480 del 15 novembre 1995 (Regolamento di attuazione: Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 agosto 2000, n. 316). Questo Registro ha sostituito la pubblicazione cartacea che veniva prodotta in passato dalle Camere di Commercio.

20 dicembre 2006

 

È l'inserimento nel Registro informatico dell'informazione relativa all'avvenuto pagamento del titolo. Detta annotazione, che viene riportata in visura, è prevista solo per gli effetti cambiari quando il pagamento (compresi interessi e spese) è effettuato dopo 12 mesi dalla levata del protesto. L'annotazione di avvenuto pagamento non comporta la cancellazione del protesto dal Registro informatico.

20 dicembre 2006

 

Perché i dati anagrafici sono considerati elementi essenziali degli effetti cambiari solo dal 29 dicembre 2002. Ciò comporta che le cambiali tratte e i vaglia cambiari, emessi da tale data, per essere protestabili devono essere completi di:

  •  luogo e data di nascita ovvero codice fiscale per le persone fisiche
  • codice fiscale per gli altri soggetti giuridici.

20 dicembre 2006

 

Si può chiedere una visura. Questo documento è rilasciato, dietro versamento dei diritti di segreteria, dall'Ufficio protesti presente in ogni Camera di commercio italiana.

20 dicembre 2006

 

Nella comunicazione relativa all'esito della domanda inviata dalla Camera sono indicate anche le modalità per il ritiro dei titoli.

20 dicembre 2006

 

Si può costituire un deposito vincolato (comprensivo di spese e interessi) a favore del portatore del titolo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 290/1975, attuativo dell'art. 12 della L. n. 349/73. Alla domanda di cancellazione vanno poi allegate:

  • la certificazione rilasciata dall'azienda di credito attestante il deposito a favore del portatore del titolo e gli estremi del titolo protestato;
  • la dichiarazione dell'Ufficiale levatore con indicati gli estremi del titolo protestato.

20 dicembre 2006

 

Il Dirigente ha 20 giorni di tempo per emettere il provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto, e l'Ufficio ha 5 giorni dalla data dello stesso per eseguire quanto disposto dal Dirigente.

14 settembre 2011

 

Sì, ma prima si deve ottenere la riabilitazione del nominativo dal Tribunale ai sensi dell'art. 17 della l. 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni. Condizione per ottenere la riabilitazione è che sia trascorso un anno dall'ultimo protesto. La richiesta di riabilitazione va presentata al Tribunale competente.

20 dicembre 2006

 

Sì, purché il pagamento (comprensivo di interessi e spese) sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto. Se il pagamento è avvenuto dopo detto termine occorre verificare se vi sono i requisiti per la riabilitazione.

20 dicembre 2006

 

Nel caso di protesto illegittimo e/o erroneo la Camera di commercio ha potere di decisione limitato alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale nella levata del protesto (cioè per motivi intrinseci riferiti all'atto stesso del protesto) quali possono essere a titolo esemplificativo:

  • l'errore nell'indicazione del debitore;
  • l'errore nella dichiarazione della banca circa l'esistenza della provvista;
  • l'errore nella pubblicazione del protesto levato nei confronti del trattario non accettante e simili.

La Camera non entra nel merito di problematiche relative ad una presunta irregolarità nella circolazione del titolo (ad esempio per controversie contrattuali, truffe e simili) che vanno sollevate, come nel caso citato nell'esempio, avanti al Tribunale.

20 dicembre 2006

 

Sì, purché i protesti siano levati a carico del medesimo soggetto giuridico.

20 dicembre 2006

 

Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della l. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.

20 dicembre 2006

 

Sì, i titoli potrebbero essere stati pagati. Anche nei casi in cui la normativa lo consente, il protestato potrebbe non aver richiesto né la cancellazione né l'annotazione di avvenuto pagamento.

20 dicembre 2006

 

La pubblicazione è mensile. Gli Ufficiali levatori trasmettono gli elenchi il 1º giorno di ogni mese. Detti elenchi contengono i protesti levati fino al 26 del mese precedente a partire da quelli levati dal 27º giorno del mese antecedente (ad esempio il 1º dicembre 2005 hanno trasmesso i protesti levati dal 27 ottobre al 26 novembre 2005). Le Camere provvedono alla pubblicazione nei 10 giorni successivi al loro ricevimento.

20 dicembre 2006

 

Rimangono iscritti per 5 anni dalla data di registrazione, sempre che, nel frattempo, non ne venga disposta la cancellazione da parte del Dirigente dell'Ufficio protesti o la sospensione da parte del Tribunale.

20 dicembre 2006

 

Ogni Camera pubblica i protesti levati nel territorio di competenza relativi al mancato pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali accettate e vaglia cambiari, mentre i protesti delle tratte non accettate non vengono pubblicati.

20 dicembre 2006

 

No, in quanto l'art. 4 della L. n. 77/55 prevede questa possibilità solo per gli effetti cambiari. Si può chiedere invece la riabilitazione al Tribunale trascorso un anno dall'ultimo protesto subito e purché siano state adempiute le obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Per informazioni dettagliate occorre rivolgersi al Tribunale.

20 dicembre 2006

 

È necessario stipulare un'apposita convenzione (Telemaco) con la locale Camera di Commercio oppure rivolgersi ai distributori Infocamere.

20 dicembre 2006

 

Sì, perché il Registro Informatico è un registro pubblico. Chiunque voglia avere notizie sull'esistenza o meno di protesti a carico di un soggetto, può richiedere una visura o un certificato presso lo sportello dell'Ufficio protesti della Camera di commercio, dietro versamento dei diritti di segreteria.

20 dicembre 2006

 

È bene che presenti al più presto la richiesta di cancellazione affinché, compatibilmente con i tempi richiesti per l'istruttoria e quelli per la pubblicazione dei protesti, si possa evitare l'iscrizione.

Certificati di origine

2 gennaio 2013

 

Il certificato di origine nasce come documento doganale e non commerciale; è pertanto possibile che alcune richieste delle lettere di credito contrastino con la normativa che regola il rilascio degli stessi. A tal proposito si segnala che le nuove norme sui crediti documentari (norme usi uniformi) NUU600 in vigore dal 1 luglio 2007 all’art. 14 indicano che sui documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci può essere fatta utilizzando espressioni generiche; ciò significa che non è necessario riportare letteralmente quanto indicato dal credito.

La nota ministeriale 75361 del 26/8/2009 ha introdotto il principio di non condizionamento pertanto in nessun caso può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Insieme al C.O. va presentata copia della L/C su cui devono essere evidenziate le richieste per permettere un adeguato controllo.

In ogni caso tutte le informazioni riportate sul C.O. ma non previste dal formulario verranno verificate dall’Ufficio che le accetterà se compatibili con la normativa in essere:

Le diciture da riportare sul C.O. devono essere presenti sui documenti relativi alla spedizione, da esibire all’ufficio, quali ad esempio la fattura di vendita, packing list, ecc… e vanno inserite solo nella casella 5 (riducendo se necessario il carattere della scrittura).

Non possono essere riportate le seguenti diciture:

  • We declare …., we certify that…., we state that…., e simili ( inaccettabili in quanto l’unica certificazione è quella che fa la CCIAA apponendo il proprio visto nella casella 8)
  • the goods are purely/entirely/exclusive/wholly of Italian origin o simili inaccettabili (è possible utilizzare la sola dicitura “the goods are of Italian origin”)
  • .
  • we confirm that the goods relevant to this LC are solely of the domestic origin of the exporting country e simili
  • dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana ) e similari
  • il valore della merce
  • “producer/manufacturer …..” riportabile nella casella 5 a condizione che si tratti di un’azienda italiana il cui dato è verificabile dalla CCIAA
  • nome della nave solo se verificabile (copia B.L.)
  • numeri identificativi fiscali (solo come semplice informazione inseriti al punto 5)
  • riferimenti a leggi di altri stati
  • codici doganali di altri Paesi
  • nr. licenza di importazione
  • marchio o brand (a meno che non si dimostri di averlo registrato a proprio nome)
  • anno di produzione/anno di scadenza (inaccettabili)
  • freely importable …(vide clause nr 2.1 of chapter ..) of Foreign Trade Policy 2009-2014 e similari
  • We State That Country Of Origin Of The Goods Shipped, Has Been Mentioned On Each And Every Item Of The Product
  • codifiche relative a standard internazionali (ASME, AISI; ecc.)

In alternativa tali menzioni (ad eccezioni delle dichiarazioni discriminatorie) possono esser riportate su una dichiarazione a parte, su carta intestata dell’impresa denominata “Declaration to Certificate of Origin n…….” regolarmente timbrata e firmata per la quale è possibile chiedere il visto “valere all’estero”.

2 gennaio 2013 - Il certificato di origine nasce come documento doganale e non commerciale; è pertanto possibile che alcune richieste delle lettere di credito contrastino con la normativa che regola il rilascio degli stessi. A tal proposito si segnala che le nuove norme sui crediti documentari (norme usi uniformi) NUU600 in vigore dal 1 luglio 2007 all’art. 14 indicano che sui documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci può essere fatta utilizzando espressioni generiche; ciò significa che non è necessario riportare letteralmente quanto indicato dal credito.

La nota ministeriale 75361 del 26/8/2009 ha introdotto il principio di non condizionamento pertanto in nessun caso può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Insieme al C.O. va presentata copia della L/C su cui devono essere evidenziate le richieste per permettere un adeguato controllo.

In ogni caso tutte le informazioni riportate sul C.O. ma non previste dal formulario verranno verificate dall’Ufficio che le accetterà se compatibili con la normativa in essere:

Le diciture da riportare sul C.O. devono essere presenti sui documenti relativi alla spedizione, da esibire all’ufficio, quali ad esempio la fattura di vendita, packing list, ecc… e vanno inserite solo nella casella 5 (riducendo se necessario il carattere della scrittura).

Non possono essere riportate le seguenti diciture:

We declare…, we certify that…, we state that…, e simili ( inaccettabili in quanto l’unica certificazione è quella che fa la CCIAA apponendo il proprio visto nella casella 8) the goods are purely/entirely/exclusive/wholly of Italian origin o simili inaccettabili (è possible utilizzare la sola dicitura “the goods are of Italian origin”)

In alternativa tali menzioni (ad eccezioni delle dichiarazioni discriminatorie) possono esser riportate su una dichiarazione a parte, su carta intestata dell’impresa denominata “Declaration to Certificate of Origin n…….” regolarmente timbrata e firmata per la quale è possibile chiedere il visto “valere all’estero”.

  • we confirm that the goods relevant to this LC are solely of the domestic origin of the exporting country e simili
  • dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana ) e similari
  • il valore della merce
  • “producer/manufacturer—” riportabile nella casella 5 a condizione che si tratti di un’azienda italiana il cui dato è verificabile dalla CCIAA
  • nome della nave solo se verificabile (copia B.L.)
  • numeri identificativi fiscali (solo come semplice informazione inseriti al punto 5)
  • riferimenti a leggi di altri stati
  • codici doganali di altri Paesi
  • nr. licenza di importazione
  • marchio o brand (a meno che non si dimostri di averlo registrato a proprio nome)
  • anno di produzione/anno di scadenza (inaccettabili)
  • freely importable …(vide clause nr 2.1 of chapter ..) of Foreign Trade Policy 2009-2014 e similari
  • We State That Country Of Origin Of The Goods Shipped, Has Been Mentioned On Each And Every Item Of The Product
  • codifiche relative a standard internazionali (ASME, AISI; ecc.)

2 gennaio 2013 - Nella casella 2 compare prima la ragione sociale e l’indirizzo dell’acquirente diretto e poi quello del destinatario finale; entrambi devono comparire in fattura.

2 gennaio 2013 - Nella casella 3 andranno indicati i diversi paesi e nella casella 6 dovrà essere riportata la descrizione della merce distinguendola per origine.

2 gennaio 2013 - Se il certificato d'origine viene richiesto da un’impresa italiana che cura la spedizione in un Paese terzo per conto di un operatore comunitario occorre che il richiedente presenti a corredo della propria fattura di vendita [destinatario operatore comunitario, indicazione nella fattura stessa dell'indirizzo dell'impresa o almeno del Paese terzo cui va spedita la merce] la delega dell'operatore comunitario all'impresa italiana a richiedere per conto proprio il C.O. nonché la fattura di vendita definitiva del comunitario. Qualora l'operatore comunitario per motivi di carattere commerciale non gradisca fornire all'impresa italiana la fattura di esportazione, può trasmettere via fax la fotocopia della stessa direttamente all'Ufficio Commercio estero camerale. Nella casella 1 del certificato deve essere indicata la dicitura "per conto di" seguita dall'indirizzo dell'operatore comunitario [es. cliente tedesco] che emette fattura di vendita, nella casella 2 il destinatario finale e al punto 5 si dovranno indicare gli estremi di entrambe le fatture precedute dal nome dell’azienda

2 gennaio 2013 - La compilazione del foglio rosa è fondamentale per comprovare l’origine della merce (riportata al punto 3)

Punto 1) Merce totalmente di origine Italiana (o altro stato membro della Comunità Europea): indicare, oltre al paese di origine, il nome del produttore, Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta. Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione da presentare in originale contestualmente alla richiesta di certificato accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario. Il concetto di “interamente ottenuto” è applicabile quando un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo. In pratica, tale criterio si restringe ai beni allo stato naturale, ai loro derivati e alle merci interamente ottenute in uno Stato con l’impiego di elementi produttivi tutti originari del medesimo Paese. Codice Doganale Comunitario – art 23

Punto 2) la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito nella Comunità Europea una trasformazione sufficiente a conferire l’origine comunitaria indicare il nome del produttore e Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta e non l’indirizzo della sede sociale o amministrativa del produttore). Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario da presentare in originale contestualmente alla richiesta. Il concetto “ultima trasformazione sostanziale” ossia quando il processo produttivo coinvolge due o più Paesi;, l’origine viene determinata dal luogo dove avviene la trasformazione sostanziale - art 24 Codice Doganale Comunitario

Punto 3) la merce è di origine estera elencare e allegare i documenti che giustificano l’origine delle merci. Sono considerati documenti idonei a comprovare l’origine delle merci:

Certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio + fattura importazione Bolle doganali di importazione + fattura importazione

Salvo eccezioni, non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine.

  • Certificazione di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine + fattura importazione/acquisto
  • Le dichiarazioni presentate a una dogana italiana o comunitaria per l'accesso al deposito doganale + fattura importazione/acquisto
  • Se si tratta di merce acquistata da un importatore copia della fattura di acquisto e apposita dichiarazione

2 gennaio 2013

 

La compilazione del foglio rosa è fondamentale per comprovare l’origine della merce (riportata al punto 3)

Punto 1) Merce totalmente di origine Italiana (o altro stato membro della Comunità Europea): indicare, oltre al paese di origine, il nome del produttore, Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta. Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione da presentare in originale contestualmente alla richiesta di certificato accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario. Il concetto di “interamente ottenuto” è applicabile quando un solo Stato è coinvolto nel processo produttivo. In pratica, tale criterio si restringe ai beni allo stato naturale, ai loro derivati e alle merci interamente ottenute in uno Stato con l’impiego di elementi produttivi tutti originari del medesimo Paese. Codice Doganale Comunitario – art 23

Punto 2) la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito nella Comunità Europea una trasformazione sufficiente a conferire l’origine comunitaria indicare il nome del produttore e Il luogo di fabbricazione (ossia lo stabilimento nel quale la merce è stata prodotta e non l’indirizzo della sede sociale o amministrativa del produttore). Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante il paese di produzione accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario da presentare in originale contestualmente alla richiesta. Il concetto “ultima trasformazione sostanziale” ossia quando il processo produttivo coinvolge due o più Paesi;, l’origine viene determinata dal luogo dove avviene la trasformazione sostanziale - art 24 Codice Doganale Comunitario

Punto 3) la merce è di origine estera elencare e allegare i documenti che giustificano l’origine delle merci. Sono considerati documenti idonei a comprovare l’origine delle merci:

  1. Certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio + fattura importazione
  2. Bolle doganali di importazione + fattura importazione
  3. Certificazione di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine + fattura importazione/acquisto
  4. Le dichiarazioni presentate a una dogana italiana o comunitaria per l'accesso al deposito doganale + fattura importazione/acquisto
  5. Se si tratta di merce acquistata da un importatore copia della fattura di acquisto e apposita dichiarazione

Salvo eccezioni, non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine.

[2 gennaio 2013] La nota ministeriale n. 75361 del 26/08/2009, emanata dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con Unioncamere, ha innovato le modalità di rilascio dei CO da parte delle Camere di commercio. Le principali novità sono:

  • maggior rilevanza della firma apposta dal richiedente sui documenti sulla quale la Camera di commercio esercita un attento controllo
  • sulla fattura viene apposto il visto “conformità firma”
  • è stato introdotto il principio di non condizionamento per le Camere di commercio per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari
  • il duplicato di un C.O. smarrito va richiesto entro 6 mesi dal rilascio
  • non possono essere vistate dichiarazioni discriminatorie verso altri paesi riportate su qualsiasi documento
  • è possibile richiedere un certificato per la Comunità Europea (occorre una richiesta motivata e documentata)
  • le dichiarazioni apposte sul foglio rosa e sulle autocertificazioni sono rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall’art. 76 dello stesso DPR.

[2 gennaio 2013] In caso di smarrimento o furto del Certificato d’Origine già vistato dalla Camera di Commercio può essere richiesto un suo duplicato a condizione che il richiedente fornisca alla Camera di Commercio denuncia di smarrimento (in originale) presentata agli organi di Polizia. Per il rilascio del duplicato sarà utilizzato un nuovo formulario che dovrà recare, nel quadro 5 osservazioni, a dicitura “duplicato del Certificato d’Origine n ……”

Sul foglio rosa il richiedente dovrà indicare che il certificato è richiesto in sostituzione del C.O. n:….. che è stato smarrito come da denuncia allegata e che impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

2 gennaio 2013 - Copia del documento di identità del firmatario fattura di vendita documentazione giustificativa dell’origine copia dei documenti eventualmente citati sul C.O.

2 gennaio 2013

 

I pezzi di ricambio “essenziali” destinati alla normale manutenzione di un macchinario precedentemente esportato sono considerati della stessa origine del materiale a cui sono destinati (art. 41 c. 2) purché sussistano le condizioni contemplate nella sezione 2 del Regolamento CEE n. 2454/93. In questo caso di esportazione alla domanda di certificato d’origine va allegata apposita dichiarazione.

Per la compilazione: nel quadro 6 del C.O., prima della descrizione della merce, va indicata la seguente dicitura “trattasi di parti di ricambio essenziali destinate alla normale manutenzione della macchina …(indicare il tipo).. esportata con fattura n/data e, quando possibile, con certificato d’origine sigla/numero”

In tutti gli altri casi il richiedente deve indicare sul foglio rosa l’origine dei vari pezzi spediti.

2 gennaio 2013 - I pezzi di ricambio “essenziali” destinati alla normale manutenzione di un macchinario precedentemente esportato sono considerati della stessa origine del materiale a cui sono destinati (art. 41 c. 2) purché sussistano le condizioni contemplate nella sezione 2 del Regolamento CEE n. 2454/93. In questo caso di esportazione alla domanda di certificato d’origine va allegata apposita dichiarazione.

Per la compilazione: nel quadro 6 del C.O., prima della descrizione della merce, va indicata la seguente dicitura “trattasi di parti di ricambio essenziali destinate alla normale manutenzione della macchina …(indicare il tipo).. esportata con fattura n/data e, quando possibile, con certificato d’origine sigla/numero”

In tutti gli altri casi il richiedente deve indicare sul foglio rosa l’origine dei vari pezzi spediti.

2 gennaio 2013 - I certificati d'origine, di seguito denominati C.O., sono utilizzati per esigenze doganali nei rapporti tra la Comunità Europea ed i Paesi terzi.

I certificati di origine sono destinati esclusivamente a provare l'origine delle merci. A seguito dell'attuazione del Mercato Unico dall'1/1/1993, nei rapporti commerciali tra i 27 Paesi dell'Unione Europea non viene più rilasciato il certificato d'origine, essendo sufficiente la fattura di vendita delle merci.

Per il rilascio dei certificati di origine è prevista la presentazione di documenti giustificativi intesi a provare l'origine delle merci, secondo le disposizioni ministeriali e dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio. È facoltà delle Camere di Commercio richiedere alle imprese la documentazione ritenuta necessaria.

2 gennaio 2013 - Riportare la dicitura per esteso “COMUNITÀ EUROPEA” eventualmente seguita dall’indicazione del paese es: Italia.

2 gennaio 2013 - Il modulo di domanda (foglio rosa) deve essere firmato dal legale Rappresentante o da un procuratore appositamente delegato (la procura deve essere depositata presso il Registro delle imprese), la firma deve essere apposta per esteso, indicando nome, cognome, carica ricoperta e fotocopia della carta di identità del firmatario

2 gennaio 2013 - Sulla pagina web camerale dedicata ai certificati di origine.

2 gennaio 2013 - E’ possibile ritirare i moduli dei C.O. presso la propria CCIAA (quella nella cui provincia l’impresa ha sede o unità locale).

2 gennaio 2013 - Sì, è possibile chiedere i rilascio di un C.O. sia per merce di origine comunitaria che non comunitaria.

[2 gennaio 2013] Si. Sul certificato dovrà essere apposta la dicitura “CERTIFICATO PROFORMA”. È importante che la fattura proforma sia numerata e datata.

[2 gennaio 2013] Il certificato di origine è rilasciato per merci in corso di spedizione. Nel caso di spedizione già avvenuta e solo per fatture non più vecchie di 6 mesi, con richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi, è consentito il rilascio del certificato di origine “a posteriori”. Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell’art 47 D.P.R. n. 445/2000 che non esistono precedenti richieste di emissione per la medesima spedizione.

2 gennaio 2013 - No. È possibile rilasciare un solo originale per spedizione e più copie.

2 gennaio 2013

 

Si. Sul certificato dovrà essere apposta la dicitura “CERTIFICATO PROFORMA” . E’ importante che la fattura proforma sia numerata e datata.

2 gennaio 2013 - No, il formulario è solo cartaceo. E’ possibile inviare telematicamente le richieste di emissione del C.O. previa iscrizione al servizio web.

2 gennaio 2013 - Di norma i C.O. vengono richiesti per l’esportazione verso i paesi Extra – CE. Sul sito www.schedeexport.it a cura di Unioncamere è possibile trovare informazioni di massima relative ai documenti richiesti dai vari paesi.

2 gennaio 2013

  • Regolamento CEE n. 2454 del 2 luglio 1993
  • Circolare ministeriale n. 155/D del 14 giugno 1996
  • Regolamento CE 450 PE del 23/04/08 che istituisce il Codice Doganale Comunitario
  • Guida per il rilascio dei Certificati Comunitari di Origine a cura del Ministero dello Sviluppo
  • Economico e dell’Unione della Camere di Commercio (nota n. 75361 del 26/8/2009)

Ruolo degli agenti e rappresentanti

18 giugno 2010

 

Occorre presentarsi negli orari di sportello alla sede centrale o al distaccamento di Treviglio (BG), pagare i diritti di segreteria e si ottiene il rilascio immediato della visura.

[18 giugno 2010] Per l'iscrizione all'Enasarco, consultare il sito della Fondazione Enasarco, dove sono indicate le sedi territoriali.

[6 ottobre 2010] Il d.lgs. n. 59/2010 ha soppresso il Ruolo, mantenendo però i requisiti professionali previsti dalla legge n. 204/85. Tali requisiti vanno verificati dalla Camera di commercio che iscrive i dati relativi nel Registro delle imprese, se l'attivitàè svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) per i soggetti diversi dalle imprese. Le nuove procedure di iscrizione sono state stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

[18 giugno 2010] Nella pagina Modifiche, trasferimenti e cancellazioni trova le informazioni dettagliate per la procedura da seguire sia nel caso di trasferimento all'interno della stessa provincia sia che abbia trasferito la residenza in un'altra provincia.

18 giugno 2010

 

La legge prevede l'obbligo di verifica dei requisiti per tutti i legali rappresentanti.

[18 giugno 2010] Nella pagina procedimento per l'iscrizione del Ruolo agenti e rappresentanti può trovare le informazioni e la modulistica per l'iscrizione.

Albi, ruoli e registri

Occorre presentare un modello R in bollo (salvo che si tratti di Onlus) firmato dal legale rappresentante (con copia del documento di identità se la firma non è effettuata alla presenza dell'addetto) allegando copia conforme del verbale di nomina e un Intercalare P per ciascun consigliere.

 

[19 giugno 2007] Occorre presentare un modello R in bollo (salvo che si tratti di Onlus) firmato dal legale rappresentante (con copia del documento di identità se la firma non è effettuata alla presenza dell'addetto) allegando copia conforme del verbale di nomina e un Intercalare P per ciascun consigliere.

[6 ottobre 2010] Il REC non esiste più però, per poter iniziare l'attività di commercio di prodotti alimentari e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è ancora necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale (pdf) per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • essere in possesso di un diploma (pdf) di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

La verifica dei requisiti morali e professionali è effettuata dal Comune competente per territorio.

[19 giugno 2007] No, al momento non esiste alcun albo o ruolo per gli amministratori di condominio.

Ruolo dei periti ed esperti

[19 giugno 2007] No, l'iscrizione al Ruolo non è obbligatoria per lo svolgimento di alcuna delle attività previste. L'iscrizione ha finalità di pubblicità ed è necessaria per iscriversi nell'Elenco dei CTU del Tribunale.

Diritto annuale

9 maggio 2007

 

Nella compilazione del modello F24 utilizzato in occasione del pagamento del diritto annuale eventualmente ancora dovuto da parte di una società che alla data di scadenza del pagamento risulta già cessata al Registro imprese a seguito di incorporazione in altra società è necessario indicare il codice fiscale della società incorporata. In questo modo l'importo versato potrà essere correttamente abbinato alla relativa posizione presso il Registro imprese.

9 maggio 2007

 

La maggiorazione dello 0,40%, dovuta per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza, deve essere calcolata e versata senza arrotondamento.

9 maggio 2006

 

Sia le società in liquidazione che le società inattive sono tenute al pagamento del diritto annuale. Il diritto annuale infatti è dovuto da parte di tutte le imprese "iscritte" al Registro imprese.

8 giugno 2017

 

Le società di capitali che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio. Solo nel caso che il versamento venga effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui sopra, l'importo deve essere maggiorato dello 0,40% (senza arrotondamento).

9 maggio 2006

 

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale al 1º gennaio dell'anno di riferimento (o alla diversa data se l'impresa si è costituita successivamente al 1º gennaio dello stesso anno di riferimento).

2 novembre 2016

 

Le possibilità sono due:

  1. Effettuare la compensazione del diritto annuale. La compensazione è consentita sia con altre quote di diritto annuale dovute alla stessa Camera di Commercio, sia con quote di diritto annuale dovute ad altre Camere di Commercio (ad esempio in caso di versamenti eseguiti erroneamente a favore di una Camera di Commercio diversa da quella di appartenenza), sia con altri tributi o contributi dovuti ad altri Enti. L'importo che si desidera portare in compensazione deve essere indicato nella "Sezione ICI e altri tributi locali", codice ente "BG", codice tributo "3850", colonna degli "Importi a credito compensati".
  2. Presentare una richiesta di rimborso collegandosi al sito servizionline.bg.camcom.it.
    NOTA BENE. Le domande di rimborso del diritto annuale devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento.

9 maggio 2006

 

Il diritto annuale versato per l'iscrizione di una nuova impresa o di una nuova unità locale assolve il debito relativo all'anno in corso e non deve essere ripagato alla scadenza di giugno.

9 maggio 2007

 

Sull'argomento delle trasformazioni di natura giuridica, il Ministero delle attività produttive (con circolare n.555358 del 25.7.2003) ha chiarito che tutte le società sono iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese, quindi le trasformazioni sono ininfluenti ai fini della determinazione del diritto annuale.

Il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese (anche se annotate nella SEZIONE SPECIALE) deve essere determinato applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato (art. 8 comma 5 del Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359).

Emergenza Covid-19

si in linea di principio sono obbligatorie