Commercio Estero

 

INFOBREXIT

Si rende noto che, a partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte dell’Unione europea e sarà considerato uno Stato extra UE.

Non essendo stato raggiunto, al momento, un accordo negli scambi commerciali UE/Regno Unito, non sarà possibile attribuire alcuna origine preferenziale alle merci; quindi, le dichiarazioni di esportazione non devono essere accompagnate da alcuna prova dell’origine preferenziale e non occorre produrre certificati EUR 1, né dichiarazioni di origine preferenziale, né è richiesta la figura di esportatore autorizzato o esportatore registrato.

Tali adempimenti potrebbero essere previsti in un prossimo accordo di libero scambio. Attualmente, quindi, non sarà possibile beneficiare di dazi agevolati sull'importazione delle merci UE nel Regno Unito, né sulle merci del Regno Unito importate nell'Unione europea.

 

CERTIFICATO DI ORIGINE

Il certificato di origine non preferenziale emesso dalle Camere di Commercio per gli scambi con il Regno Unito non è obbligatorio, ma potrebbe essere richiesto esclusivamente a fini commerciali, almeno fino a quando non sarà siglato un accordo di libero scambio.

Per l’attribuzione dell’origine, occorre tenere presente che le merci originarie del Regno Unito non potranno più essere ritenute di origine UE, ma dovranno essere considerate merci di un Paese terzo, anche se arrivate in UE prima di gennaio 2021.

Rispetto all'attribuzione dell'origine, quindi, in caso di beni prodotti in UK o che abbiano subito l’ultima lavorazione sostanziale in tale Stato, la Camera di Commercio non potrà più certificare l'origine UE.

In caso di richiesta del certificato di origine per l’esportazione di merce di origine UK, pertanto, nella casella 3) del certificato dovrà essere indicato il Regno Unito, come qualsiasi altro Paese terzo e nel caso di origini multiple andrà evidenziato in casella 6) il Regno Unito con riferimento alle singole merci originarie di quel Paese.

Per quanto riguarda la dichiarazione di origine della merce esportata, l’impresa richiedente dovrà compilare i campi del modello relativi alla dichiarazione per merce originaria di un paese terzo, allegando alla pratica i documenti giustificativi dell’origine; in mancanza di bollette doganali pregresse, a comprova dell’origine della merce l’impresa richiedente dovrà allegare, oltre alla fattura di acquisto, eventuali etichettature dei prodotti in esportazione recanti il “Made in UK” o specifiche dichiarazioni dei produttori inglesi.

La Camera di Commercio I.A.A. di Salerno è accreditata (Accreditation Number: IT2204901) al Network internazionale per la certificazione d’origine ICC/WCF. Per la verifica dei certificati di origine rilasciati è possibile consultare il sito https://certificates.iccwbo.org/

 

CARNET ATA

I beni accompagnati da Carnet ATA in arrivo e in partenza dalla Gran Bretagna non saranno più in libera circolazione e saranno assoggettati alle procedure doganali.

A meno di cambiamenti dovuti alle trattative ancora in corso, la Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale dell’Unione Europea (DG TAXUD) ha confermato che tutte le operazioni di temporanea esportazione/importazione/riesportazione in regime ATA devono essere effettuate con Carnet ATA rilasciati nel 2021. I Carnet ATA emessi sia dalla Gran Bretagna sia dagli Stati membri dell’Unione Europea nel corso del 2020, e scadenti nel 2021, non potranno essere utilizzati nel 2021 salvo che i beni si trovino in Gran Bretagna già dal 2020.

In quest'ultimo caso, al momento dell'uscita si renderà necessario presentare il Carnet ATA e le merci in dogana per espletare le formalità di riesportazione.

 

 APPROFONDIMENTI

Al link del portale WorldPass  http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098  è disponibile una raccolta di materiale illustrativo realizzato dall'Agenzia ICE; per alcuni contenuti, la raccolta è stata realizzata in collaborazione con l'Ambasciata italiana a Londra.

 


Competenze dell'Ufficio


Carnet ATA:
Il Carnet A.T.A. è un documento doganale rilasciato dalla Camera di Commercio, con validità massima di 12 mesi, che permette all’operatore di esportare temporaneamente merci verso paesi aderenti alla Convenzione o farle transitare negli stessi, senza pagare dazio alla frontiera e IVA, purchè reimportate nel Paese di Provenienza.

 

Certificati di origine:
Il certificato di origine è uno speciale documento che accompagna le spedizioni e che certifica ufficialmente il paese di origine del prodotto.

 

Richiesta numero meccanografico:
Si tratta di un codice alfanumerico ad otto caratteri, necessario per svolgere abitualmente una attività commerciale con l’estero.

 

Altri visti e documenti per l'estero:
La Camera di Commercio è competente al rilascio di ulteriori atti ed apposizione di visti su documenti da valere all'estero nelle operazioni di import/export.

 

Ultima modifica: Giovedì 2 Maggio 2024