Nuovi obblighi e scadenze 2024/2025 per carte tachigrafiche e cronotachigrafi
Ai sensi del regolamento UE 165/2014, a decorrere dal 31/12/2024 i conducenti che guidano mezzi dotati di Tachigrafo (sia Analogico che Digitale) avranno l’obbligo di dimostrare l’attività svolte nei 56 giorni precedenti, nell’ambito dei controlli su strada.
Solo le Carte Tachigrafiche rilasciate da Luglio 2023 (dotate di standard G2V2) hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività.
Gli utenti che dispongono di versioni precedenti (ossia standard G2) potranno assolvere all’obbligo normativo dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o, in alternativa, potranno dotarsi di una Carta del Conducente di nuova generazione.
Il rilascio di una nuova carta sostitutiva sarà in modalità “RINNOVO PER MODIFICA DATI” con pagamento del Diritto di Segreteria vigente (€ 37,00) esclusivamente allo Sportello (non è possibile inviare la domanda di Rinnovo per Modifica Dati tramite Posta).
Il ritiro della predetta carta potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE allo Sportello (direttamente dal Titolare o da Terzi con apposita Delega) e all’atto del ritiro, l’utente, dopo aver debitamente scaricato i dati registrati sulla Card digitale, DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE RESTITUIRE LA CARD PRECEDENTE, in quanto è tassativamente vietato il possesso contestuale di due Carte valide.
Per ulteriori approfondimenti consultare il file (clicca qui per scaricarlo)
Tachigrafi digitali nel settore internazionale
Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione, deve sostituire l’impianto con quello di nuova generazione.
Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:
• 31 dicembre 2024, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: tachigrafo intelligente G2V2;
• 19 agosto 2025, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. Tale obbligo vale - anche in questo caso - solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;
• 1 luglio 2026, anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.
Novità per le Agenzie
A partire dal mese di Gennaio 2025, per esigenze organizzative, sarà consentito alle Agenzie del settore automobilistico e alle Agenzie TACI di prenotare un appuntamento dedicato al rinnovo per modifica dati – Standard G2V2, inviando apposita mail all’indirizzo tachisalerno@sa.camcom.it
La conferma dell’appuntamento richiesto avverrà esclusivamente a mezzo mail da parte della CCIAA Salerno.
Ogni appuntamento avrà una durata pari a 15 minuti per singola pratica, pertanto le Agenzie, indicando i propri contatti, potranno richiedere l’appuntamento con la durata adeguata al numero di pratiche da gestire.
- Rilascio da 2 a 3 carte tachigrafiche > Durata 30 min.
- Rilascio da 4 a 6 carte tachigrafiche > Durata 60 min.
- Rilascio 1 carta tachigrafica > Durata 15 min.
Per disdire un appuntamento sarà necessario inviare una mail all’indirizzo tachisalerno@sa.camcom.it con oggetto ”Disdetta appuntamento Prenotato” e di seguito nome, cognome, data e ora dell’appuntamento da disdire.
Seguirà mail di risposta dalla CCIAA Salerno per confermare la cancellazione dell’appuntamento fissato.
Il Cronotachigrafo digitale
Il cronotachigrafo digitale, che occorre per registrare i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico, nel tempo risultato di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera concorrenza del mercato dell’autotrasporto (su 1 milione di veicoli controllati nel 2002, sono state riscontrate circa 70.000 frodi o tentativi di frode).
Inoltre, problemi d’utilizzo ed affidabilità, specialmente nella lettura dei dati sui dischi utilizzati dal tachigrafo analogico hanno reso complessi anche i controlli da parte delle Autorità competenti.
In Italia le competenze relative all’implementazione del cronotachigrafo digitale sono state definite dal DM 361 del 31/10/2003 che ha attribuito alle Camere di Commercio specifiche competenze in tale ambito, individuandole quali:
- Autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche;
- la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
- la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
- La formazione per i Centri tecnici che dovranno abilitarsi per operare sul Tachigrafo Digitale.
Nuove indicazioni per il rilascio di carte tachigrafiche
Ai sensi dell’art. 3 co.7 e dell’art. 13 co.2 del D.M. del 19 ottobre 2021, nelle ipotesi di:
- rinnovo per scadenza della carta tachigrafica;
- perdita dei requisiti necessari al rilascio della carta;
- quando il possessore non ha più bisogno della carta per l’esercizio della sua attività;
- variazione dei dati registrati sulla carta
la carta tachigrafica deve essere restituita all’ufficio entro 5 giorni successivi ai 30 giorni dalla scadenza della carta, o da altro motivo sopra indicato, al fine di procedere alla conservazione della carta per 1 anno e alla successiva distruzione.
Pertanto, in occasione della presentazione della pratica di rinnovo della carta tachigrafa agli sportelli, o tramite posta, occorre obbligatoriamente allegare la relativa dichiarazione di “impegno alla restituzione carta”.
Laddove il conducente non sia in possesso della carta tachigrafica, occorre compilare e allegare alla pratica di rinnovo carta, la dichiarazione di “NON restituzione carta” a seguito smarrimento della stessa, adeguatamente documentata con denuncia alle Autorità di polizia dello Stato.
In fondo alla presente pagina, tra gli allegati, è possibile scaricare le due dichiarazioni indicate.
news del 03.01.2022
Delega per consegna e/o ritiro carte tachigrafiche
Si comunica che la carta tachigrafica deve essere richiesta presso la Camera di Commercio del luogo in cui il richiedente ha la residenza anagrafica o la sede (art.3, comma 8 D.M. 361/2003 – art.3 co.3 D.M. 23/06/2005).
Non saranno accettate richieste di carte tachigrafiche per residenti fuori provincia.
La carta tachigrafica è rilasciata al titolare dell’impresa. Tuttavia, a partire dal 15 febbraio 2018, egli potrà delegare un soggetto diverso, sia per la richiesta che per il ritiro.
Non saranno accettate richieste per carte tachigrafiche da soggetti privi di delega.
In fondo alla presente pagina, tra gli allegati, è possibile scaricare il modello per la delega
Modalità di sostituzione Carta del Conducente per smarrimento/furto
Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 23/06/2005, in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il possessore, entro sette giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la camera di commercio in cui il richiedente ha la sede e la residenza normale.
Al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio delle carte tachigrafiche, secondo quanto previsto dal regolamento, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle autorita' di polizia dello Stato in cui si e' verificato l'evento.
Pertanto è tassativo indicare, nella denuncia sporta presso l’Autorità competente, il numero di carta smarrita/sottratta. Tale numero potrà essere richiesto preventivamente presso i nostri sportelli [Sportelli “G”] ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: tachisalerno@sa.camcom.it o ai consueti recapiti telefonici.
Non è MAI possibile autocertificare il numero di carta conducente smarrita o sottratta.
In mancanza del suddetto codice identificativo, non sarà assolutamente possibile procedere con l’accettazione delle istanza di sostituzione.
Per saperne di più consulta le pagine dedicate al Tachigrafo digitale sul sito web nazionale (clicca per accedere) Metrologia Legale mentre la modulistica è disponibile nella seguente sezione (clicca per accedere).
Modalità di pagamento dei diritti
Dal 28 febbraio 2021 il pagamento di somme dovute alla Camera di Commercio di Salerno non può più essere eseguito con bonifico bancario o bollettino di versamento CCP (conto corrente postale).
Il pagamento dei Diritti di Segreteria per l'emissione delle Carte Tachigrafiche dovrà essere effettuato con nuovo metodo PagoPA, obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni, accessibile al seguente link:
https://pagamentionline.
In particolare, dopo aver avuto accesso alla pagina “PAGAMENTO SPONTANEO”:
1) campo SERVIZIO selezionare la Voce “Cronotachigrafi Digitali”.
2) campo CAUSALE digitare “Rilascio Carta Tachigrafica del sig. ….... - Cod. Fiscale: ….........................” (inserire il nominativo del titolare della Carta e Codice Fiscale).
3) campo IMPORTO digitare € 37,00 (Ritiro in CCIAA) ovvero € 40,17 (Postalizzazione).
4) Specificare nei campi successivi:
a) Dati Anagrafici del Pagante
b) Eventuali dati fatturazione
Si ricorda di allegare alla documentazione per il rilascio della Carta Tachigrafica, copia del pagamento avvenuto a mezzo PagoPA.
Carta tachigrafica azienda: adempimenti per il rilascio
Si comunica che per il rilascio della carta tachigrafica azienda i richiedenti, unitamente alla documentazione necessaria, dovranno obbligatoriamente presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si indica il possesso di un veicolo dotato di tachigrafo digitale.
In allegato il modello di dichiarazione formato .pdf editabile.
Rilascio carta conducente - Cittadini extracomunitari
- Documentazione da allegare:
- Copia della patente di guida;
- Documento di identità;
- Permesso di soggiorno;
- Copia del contratto di lavoro;
- Foto tessera (non necessaria nelle ipotesi di rinnovo e sostituzione);
- ATTESTATO DI CONDUCENTE (come da regolamento CE 484/2002), rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, individuata in relazione alla sede legale del soggetto richiedente l'attestato. (DATORE DI LAVORO). Tale attestato NON è obbligatorio, quando il soggetto extracomunitario sia impiegato esclusivamente per attività di trasporto sul territorio nazionale. In tale ipotesi è possibile acquisire una dichiarazione in tale senso da parte del datore di lavoro.