Le recenti disposizioni normative in materia ambientale introdotte con Decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 hanno previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti.
Pertanto, dal 13 febbraio 2008 a seguito della modifica dell’art. 190 del Decreto legislativo che trasportano e producono rifiuti siano numerati, vidimati e gestiti dalle Camere di commercio competenti territorialmente.
Precedentemente, le Camere di Commercio erano tenute a vidimare soltanto i formulari e non in maniera esclusiva (anche l’Agenzia delle entrate era competente).
Diritti di segreteria:
I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri indipendentemente dal numero di pagine ammontano a 25,00 euro.
La vidimazione è esente dalla tassa di concessione governativa ed imposta di bollo come chiarito dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 159 dell’11/11/2005.
Modalità di compilazione:
I Registri vanno intestati con i dati dell’impresa e presentati unitamente al modello L2 per la richiesta di vidimazione debitamente compilato. Il relativo modulo è scaricabile direttamente dal sito camerale www.sa.camcom.it alla voce Registro delle Imprese – Modelli di iscrizioni relativi alle istruzioni ministeriali tipo e Fedra.
Le vidimazioni dei predetti Registri possono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 presso l’Ufficio Vidimazioni del Registro delle Imprese sito in Via S.Allende.
In merito ai registri già in uso e vidimati dalle Agenzie delle Entrate, l’ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente ha inviato una nota esplicativa alla competente Direzione in data 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del decreto), con la quale si comunicava che:
“Nella garanzia da un lato del rispetto delle finalità della disciplina dei controlli ambientali tramite i suddetti registri, e dall’altro lato in considerazione delle comprensibili difficoltà organizzative cui potrebbero andare incontro le Camere di Commercio a fronte delle necessità di procedere alla vidimazione entro la data di legge dei registri di carico e scarico di tutti i soggetti competenti che hanno l’obbligo di tenerli, questo Ministero suggerisce e ritiene ragionevole una applicazione iniziale della nuova disciplina nel senso che le competenti amministrazioni ritengano ancora possibile l’utilizzo dei registri vidimati dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Ferme restando le prerogative e le iniziative che adotteranno i soggetti competenti, l’ulteriore utilizzo dei precedenti registri vidimati- nelle more della organizzazione del servizio da parte delle Camere di Commercio – potrebbe essere consentito entro un termine limitato e ragionevole (per esempio tre, o sei mesi) o alternativamente consentito fino ad effettivo esaurimento”.
In riferimento alla nota sopra citata si è successivamente espressa anche l’Unioncamere (Unione delle Camere di Commercio italiane) , in data 19 febbraio 2008 provvedendo a fornire i seguenti chiarimenti:
- I registri già in uso e non vidimati non potranno essere più utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D. Lgs. 16/01/2008, n.4. In tal caso le imprese dovranno :
- annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato.
- Adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare.
La barratura delle pagine non numerate vale anche per i registri rilegati che non si utilizzano con sistemi informatici ; - I registri in uso alla data di entrata in vigore del D. Lg. 16/01/2008, n.4 e già vidimati dall’Agenzia delle Entrate sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento”.
- La Camera di Commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l’Unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico in riferimento al disposto dell’art. 190, commi 3 e 4, articolo 230, comma 4 del D. Lgs. 152/2006