Il 14 marzo 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi - ha emanato una direttiva avente ad oggetto: “indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica della normativa comunitaria”. La stessa è stata registrata alla Corte dei Conti l’11.04.2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03.05.2013.
La citata direttiva si applica a distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie.
Si riportano in sintesi alcune importanti novità introdotte:
- il collegamento dell’apparecchiatura ausiliaria ai distributori carburanti in servizio viene eseguito dal fabbricante metrico che, dopo aver accertato il corretto funzionamento dell’associazione, compila il libretto metrologico del distributore di carburante MID e la lista di controllo (cheklist) (art. 4, commi 1 e 3) mentre il collegamento dei distributori nazionali avviene nel solo ri-spetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui all’art. 3, comma 1;
- I fabbricanti di distributori carburanti non sono più tenuti a depositare il software presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico in caso di modifiche per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti (art. 6, comma 1, lettera a);
- il sistema self-service, pur continuando ad essere soggetto ad approvazione nazionale in quanto tale e in quanto in parte di un sistema di misura, analo-gamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, è esonerato dalla verifica prima e dalla successiva legalizzazione ed è messo in servizio nel rispetto delle procedure di cui all’allegato I della predetta direttiva 14 ottobre 2011 del Ministero dello sviluppo economico;
- l’apparecchiatura ausiliaria e i sistemi self-service in servizio non sono sog-getti alla verificazione periodica e su di essi non si applica il relativo con-trassegno;
- i laboratori abilitati ad eseguire la verificazione periodica sui distributori di carburanti MID ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto 18 gennaio 2011, n. 32, sono abilitati anche all’esecuzione della verifica periodica dei distribu-tori di carburante nazionali. A tal fine la camera di commercio competente include il laboratorio interessato nell’elenco di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministero delle attività produttive del 10 dicembre 2001 senza oneri e a semplice richiesta (art. 6, comma 1, lettera e);
- i distributori di carburante nazionali associati a sistemi self-service device, già in esercizio alla data di pubblicazione della direttiva in parola, devono soddisfare alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della stessa in occasione della verificazione periodica effettuata successivamente a tale data;
- i sistemi self-service già in servizio alla data di pubblicazione della direttiva di cui innanzi non sono più soggetti alla verificazione periodica e alla lega-lizzazione;
- a decorrere dal 30 ottobre 2016, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, non sarà più possibile immettere sul mercato sistemi self-service da associare a distributori carburante nazionali e MID.
Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Metrico ai seguenti recapiti: