Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e i modelli che siano nuovi e abbiano carattere individuale.
Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora, si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. Si reputa identico quando le caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 e successive modificazioni, ratificato con legge n.348/1974.
Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico le domande con relativa documentazione dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di esserne riconosciuto autore e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.
Cosa fare per ottenere il brevetto per disegno e modello?
Occorre presentare, personalmente o a mezzo mandatario, domanda di brevetto per Disegno e Modello sull’apposito modulo redatta in duplice esemplare di cui almeno uno firmato in originale e completa della prescritta documentazione, presso le Camere di Commercio I.A.A. ciascun giorno lavorativo dalle ore 9 alle 12 escluso il sabato.
Il modulo unitamente alle “istruzioni per la compilazione e per il deposito” sono disponibili accedendo alla sezione “DEPOSITO TITOLI” sul sito ufficiale del MISE-UIBM al seguente indirizzo: www.uibm.gov.it.