Avviso pubblico - Aggiornamento biennale dell'elenco degli Arbitri della Camera di Commercio di Salerno
La Camera di Commercio di Salerno deve procere all'aggiornamento biennale dell'elenco degli arbitri, formato da tutti i professionisti che, previa apposita richiesta, sono ritenuti idonei. L’iscrizione nell’elenco, in ordine alfabetico, non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
L'avviso è riferito esclusivamente ai professionisti non iscritti nell’elenco, pertanto non saranno prese in considerazione le istanze presentate da parte di chi risulta già nell’elenco.
Nell'elenco possono essere inseriti:
1. Avvocati, Notai, e Dottori Commercialisti con anzianità di iscrizione al proprio Ordine professionale di almeno dieci anni;
2. Magistrati ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza;
3. Docenti universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
Gli interessati all'iscrizione, in possesso dei requisiti indicati nell'avviso, devono presentare domanda entro il entro il termine perentorio del giorno 26 ottobre 2020.
Per saperne di più consulta l'avviso pubblico allegato (Clicca qui).
Che cos'è l'Arbitrato
L'arbitrato si definisce come quello strumento attraverso il quale, con una serie di attività poste in essere dagli arbitri, si giunge alla risoluzione di una controversia senza ricorrere ai giudici dello Stato. La decisione, anziché essere presa da giudici togati, viene presa da privati cittadini (gli arbitri appunto) scelti liberamente dalle parti e ai quali le stesse sottopongono una controversia, chiedendo di analizzarla e infine di deciderla.
In altri termini, l'arbitrato è quello strumento attraverso il quale le parti, senza ricorrere alla giurisdizione ordinaria, possono risolvere le controversie tra loro insorte ovvero le controversie che tra loro insorgeranno. Costituisce, quindi, uno strumento alternativo alla cognizione ordinaria, da qui le principali caratteristiche: gli arbitri sono scelti direttamente delle parti e sono le parti stesse a agli conferire agli arbitri il relativo potere di decisione. Sono evidenti le profonde differenze tra il mezzo di risoluzione delle controversie dell'arbitrato e il mezzo costituito dall'ordinaria via giudiziaria: mentre ai giudici statali è sempre possibile rivolgersi o essere si può essere convenuti senza alcun bisogno di previa accettazione della loro autorità, affinché si possa avviare un arbitrato è, invece, necessario il previo consenso, normalmente manifestato in una clausola compromissoria, a seguire tale via in alternativa a quella ordinaria. Inoltre, mentre la via giudiziaria ordinaria si svolge anche nei confronti di persone che, almeno in un primo momento, le sono estranee, l'arbitrato si svolge solo nei confronti di coloro che lo hanno voluto.
Secondo la migliore dottrina processualcivilistica, grazie alle riforme apportate all'istituto nel 1983 e nel 1994, ed ora ancora maggiormente in seguito alla riforma del 2006, l’arbitrato può dirsi a tutti gli effetti un mezzo di risoluzione della controversia sostitutivo di quello ordinario. Infatti, in seguito di tali modifiche l'atto con cui si introduce il giudizio di arbitrato è totalmente equiparato all'atto di citazione introduttivo del processo ordinario e lo stesso lodo (ossia la pronuncia degli arbitri) è equiparato, quanto all'efficacia, alla sentenza (ossia la pronuncia dei giudici) indipendentemente dal suo deposito. L'eventuale deposito sarà necessario solo per fare acquisire al lodo stesso efficacia esecutiva ed idoneità all'iscrizione di ipoteca ed alla trascrizione.
L'istituto dell'arbitrato presenta numerosi vantaggi, che vanno dalla preparazione tecnica e specifica degli arbitri, alla celerità del procedimento arbitrale rispetto al processo ordinario. A seguito della sottoscrizione di numerose convenzioni internazionali, in particolare quella di New York del 1958, ratificata da oltre 145 Stati, il lodo arbitrale può essere riconosciuto ed eseguito in gran parte del mondo, rappresentando un notevole vantaggio nella risoluzione di controversie che coinvolgano parti di nazionalità diverse.