Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti semiconfezionati o confezionati – sono composti esclusivamente da fibre tessili ( es. lana, cotone, lino, etc.).
Sono assimilati ai prodotti tessili:
- i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili;
- le parti tessili destinate a rivestimenti (le cui parti tessili cioè costituiscono l’80% in peso): per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati dei pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti da calzature e tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
Elenco (indicativo e non esaustivo) di prodotti tessili:
- Capi di abbigliamento
- Lenzuola
- Coperte
- Tende
- Tappeti
- Tessuti in rotoli/pezze
- Cuscini
- Amaca
- Sacco a pelo
- Tovaglie
I prodotti tessili posti in vendita al consumatore finale devono riportare su un’etichetta o contrassegno la composizione fibrosa, che va indicata utilizzando esclusivamente le denominazioni contenute nell’allegato I al D.lgs 194/99 e successive integrazioni. Deve essere redatta in lingua italiana e le fibre devono essere riportate in ordine decrescente di peso. Non è consentito l’utilizzo di sigle.
Eccezioni ed esclusioni
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in esame:
1.i prodotti che sono in transito, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri
2. i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni
3. i prodotti destinati alla vendita in Paesi situati fuori dall’Unione Europea
Non esiste obbligo di etichettatura di composizione fibrosa, solo per alcune categorie di prodotti (prodotti elencati nell’allegato 3 del D.lgs 194/99):
- 1. Fermamaniche di camicie
- 2. Cinturini di materia tessile per orologio
- 3. Etichette e contrassegni
- 4. Manopole di materia tessile imbottite
- 5. Copricaffettiere
- 6. Copriteiere
- 7. Maniche di protezione
- 8. Manicotti non di felpa
- 9. Fiori artificiali
- 10. Puntaspilli
- 11. Tele dipinte
- 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
- 13. Feltri
- 14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
- 15. Ghette
- 16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
- 17. Cappelli di feltro
- 18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
- 19. Articoli di materia tessile da viaggio
20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
- 21. Chiusure lampo
- 22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
- 23. Copertine di materia tessile per libri
- 24. Giocattoli
- 25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
- 26. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2
- 27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
- 28. Copriuova
- 29. Astucci per il trucco
- 30. Borse in tessuto per tabacco
- 31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
- 32. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
- 33. «Nécessaires» da toletta
- 34. «Nécessaires» per calzature
- 35. Articoli funerari
- 36.Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte
- (sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo)
- 37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
- 38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato IV), destinati normalmente:
- ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
- ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli
e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
- 39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi
antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione
- 40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
- 41. Vele
- 42. Articoli tessili per animali
- 43. Bandiere, stendardi e gagliardetti
Esiste un obbligo di etichettatura globale, e non del singolo pezzo, per alcune categorie di prodotti (prodotti elencati nell’allegato 4 del D.Lgs 194/99):
- 1. Canovacci
- 2. Strofinacci per pulizia
- 3. Bordure e guarnizioni
- 4. Passamaneria
- 5. Cinture
- 6. Bretelle
- 7. Reggicalze e giarrettiere
- 8. Stringhe
- 9. Nastri
- 10. Elastici
- 11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
- 12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'allegato III
- 13. Centrini
- 14. Fazzoletti
- 15. Retine per capelli
- 16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
- 17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
- 18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
- 19. Cinghie per tendaggi e veneziane
Etichettatura di composizione conforme
Vi sono, nella norma, disposizioni dettagliate sull’utilizzo di alcune fibre e sull’etichettatura di prodotti specifici, se ne riprendono alcuni punti:
- l’art. 4 del d.lgs. 194/99 dispone che un prodotto tessile può essere qualificato con i termini 100%,“puro”o “tutto” solo se composto interamente da una stessa fibra, con tolleranza della presenza di altre fibre sino al 2% del peso se giustificata da motivi tecnici e non da sistematiche aggiunte, e sino al 5% per il prodotto ottenuto con ciclo cardato;
- l’art. 5 stabilisce che solo i prodotti tessili composti da lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la sua fabbricazione, né trattamento od impiego che abbia danneggiato la fibra stessa, possono essere qualificati: pura lana vergine.
L’etichettatura della composizione dei prodotti tessili che incorporino almeno due fibre, è disciplinata dall’art. 6 del D.lgs.194/99,
1) ove una fibra rappresenti almeno l’85% del peso totale, può essere designata in uno dei seguenti modi:
a) denominazione della fibra seguita dalla percentuale di peso es.” 85% cotone”
b) denominazione della fibra seguita dalla dicitura es. “minimo 85% cotone”
c) denominazione della fibra seguita dalla dicitura completa della composizione es. “85% cotone 15% elastan”
2) ove nessuna delle fibre raggiunga l’ 85% del peso vanno indicate in ordine decrescente di peso, la denominazione e la percentuale di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza le indicazioni delle loro percentuali in peso;
3) per l’insieme delle fibre, ciascuna delle quali non raggiunga il 10% del peso del prodotto, può indicarsi la denominazione “altre fibre “ seguita da una percentuale globale. Va invece indicata la composizione completa del prodotto, nel caso venga specificata la denominazione di una fibra che non ne arrivi al 10% della composizione.
Prodotti tessili
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
Le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente, come completate dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse.
Normative comunitarie.
- Direttiva 2008/121/CE del 14.1.2009 (rifusione 96/74 e successive modifiche) Denominazioni del settore tessile - G.U.C.E. n° L 19 del 23.1.2009
- Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti - G.U.C.E. n° L 11 del 15.01.2002
Normative nazionali
- Legge 26.11.1973 n. 883 (abrogata negli artt da 1 a 13) - Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili - G.U. n 7 del 8.1.1974
- D.P.R. 30.4.1976 n. 515 Abrogati alcuni articoli - Regolamento di esecuzione della Legge 883/73 S.O. della G.U. n. 199 del 29.7.1976
- decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190. riguardante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE - in G.U. n. 296 del 20/12/2017