NUOVE DISPOSIZIONI DAL 1° GENNAIO 2022
Dal 1° gennaio 2022 le richieste di visti su documenti da valere all’estero devono essere trasmesse attraverso la piattaforma Cert’O (vedi pagina certificati di origine).
I documenti da vistare devono essere allegati alla pratica telematica muniti di firma digitale del legale rappresentante o del procuratore.
Per il “visto poteri di firma”, il documento da vistare deve essere sottoscritto con firma leggibile autografa o olografa del legale rappresentante o del procuratore, scansionato e firmato digitalmente dallo stesso sottoscrittore.
Se il visto deve essere apposto su un documento originale, l’impresa deve prima trasmettere la richiesta telematica, esibendo poi allo sportello camerale l’originale del documento, per l’apposizione del visto.
Per ottenere il visto di legalizzazione della firma (ex Upica), nella pratica telematica occorre compilare sia la casella “visti” sia la casella “autentiche” in corrispondenza del documento da vistare e legalizzare.
Diritti di segreteria
Il costo è di € 3,00 per ciascun visto.
Visto per deposito
La Camera di Commercio appone il “visto di deposito” su richiesta dell’operatore, esclusivamente su documenti da valere all’estero emessi da Organismi o Enti ufficiali (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi internazionali, ecc.) e attesta che copia del documento è conservata agli atti camerali.
Visto poteri di firma
La richiesta del visto su fattura dà luogo al “visto poteri di firma”.
La Camera di Commercio appone, su richiesta, il “visto poteri di firma” su dichiarazioni rese su carta intestata dell’impresa dal legale rappresentante o da un procuratore, sulla base delle informazioni risultanti dagli atti depositati nel Registro delle Imprese, conservando la copia del documento vistato.
Il “visto poteri di firma” può essere richiesto sugli atti necessari ad instaurare relazioni commerciali con l’estero e a perfezionare operazioni con clienti esteri o anche per assolvere richieste di Autorità estere ed attesta unicamente che il soggetto firmatario di uno specifico documento è dotato dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero.
LA CAMERA DI COMMERCIO NON APPONE ALCUN VISTO SU DOCUMENTI CONTENENTI MENZIONI DISCRIMINATORIE VERSO ALTRI STATI O MENZIONI CONTRASTANTI CON L’ORIGINE DELLA MERCE DICHIARATA NEL CERTIFICATO DI ORIGINE.
Visto di legalizzazione della firma (ex UPICA)
La legalizzazione di firma è definita come "l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa" (art. 1, comma 1, lettera l), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Essa è richiesta, generalmente, su certificati di origine e fatture con visto per l’estero. Il funzionario abilitato appone un visto di legalizzazione della firma del funzionario camerale che ha precedentemente vidimato il documento. In sostanza si tratta di un'autentica di firma, che non certifica in alcun modo l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato.
La legalizzazione si applica solo agli atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale: pertanto non possono essere legalizzati atti e documenti privati, se non previamente sottoposti a una "trasformazione" in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica, copia conforme, registrazione, data certa, etc.).
Se è necessaria la legalizzazione nazionale (ovvero in assenza di accordi internazionali più favorevoli e se la legge dello Stato di destinazione lo richiede), essa spetta ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o ad altri organi e autorità delegati dallo stesso (art. 33, comma 1, D.P.R. n. 445/2000).
Le Camere di Commercio sono state delegate alla legalizzazione con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 2000 (diramato con Circolare del 13 luglio 2000 Prot. 651623) e provvedono direttamente alla legalizzazione dei propri atti.
È invece, di competenza prefettizia l'apposizione delle Apostille sugli atti e documenti della Camera di Commercio, valida solo per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
N.B.
Si ricorda che la Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha previsto che sui certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane da valere all'estero venga apposta la dicitura «Ai sensi dell' art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero»: si raccomanda, pertanto, di precisare la destinazione per l'estero all'atto della richiesta di qualsiasi certificato da utilizzare al di fuori dell'Italia (e dunque normalmente da legalizzare o apostillare), controllando che venga apposta esattamente la dicitura suddetta (che viene omessa solo nel caso si tratti di modelli internazionali o comunque non suscettibili di alcuna modifica).