Le informazioni creditizie vengono gestite da banche dati incaricate di raccogliere informazioni relative ai rapporti di credito tra banche, società finanziarie e i propri clienti.
Il ritardo o il mancato pagamento anche di una sola rata di un finanziamento determina l’iscrizione nella lista dei “cattivi pagatori” creando quindi pregiudizio per l’apertura di un conto corrente o per l’accesso al credito.
La gestione e la conservazione dei dati deve essere effettuata in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni emanate dal Garante Privacy nel cd. Codice deontologico (provv. n. 8 del 16/11/2004).
L’interessato, per conoscere informazioni su eventuali pregiudizievoli a proprio carico, può esercitare il suo diritto di accesso inoltrando apposita richiesta al titolare della banca dati (es. CRIF clicca qui, CERVED, etc.).
L’interessato allo stesso modo potrà richiedere l’aggiornamento qualora riscontrasse eventuali divergenze o la cancellazione per il perdurare dell’iscrizione oltre i termini normativamente previsti.
Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico.
I protesti cancellati dal “Registro Informatico Protesti” si considerano a tutti gli effetti come mai avvenuti.
Il garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che, a seguito della cancellazione dal Registro Informatico, le notizie sui protesti devono essere cancellate anche dalle altre banche dati.
Campagna informativa RAI sulle azioni antiraket e anti usura.
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