L’iscrizione nel “Registro Informatico dei Protesti” rappresenta per il debitore un ostacolo per l’accesso al credito. Di conseguenza, qualora l’interessato, successivamente al protesto, abbia provveduto al pagamento del titolo può chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione da questa banca dati.
La cancellazione dei protesti dal Registro Informatico è disciplinata dalla legge 12/02/1955 n. 77 e s.m.i.
Presso la Camera di Commercio di Salerno possono essere presentate solo istanze per la cancellazione di protesti effettuati da pubblici ufficiali della provincia e pubblicati nel Registro Informatico dalla Camera di Commercio di Salerno.
Chi può presentare la domanda di cancellazione:
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il debitore protestato che abbia effettuato il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario entro il termine di 12 mesi dalla data del protesto;
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il pubblico ufficiale incaricato della levata del protesto o l’azienda di credito, quando abbiano proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto;
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chiunque dimostri di aver subìto a proprio nome levata di protesto illegittimamente o erroneamente;
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il debitore protestato e riabilitato con provvedimento del Presidente del Tribunale.
La cancellazione per avvenuto pagamento può essere richiesta solo per le cambiali (tratte accettate) e vaglia cambiari (pagherò). La legge non prevede la possibilità di presentare istanze di cancellazione per assegni protestati che risultino successivamente pagati.
In caso di protesti illegittimi o erronei, la domanda di cancellazione (art. 4, comma 2, Legge 12/02/1955, n. 77 e s.m.i.) può riguardare anche assegni bancari. Il diritto alla cancellazione del protesto potrà essere esercitato da chiunque dimostri di aver subito erroneamente o illegittimamente levata di protesto a proprio carico. Il soggetto protestato che ritenga illegittimo o erroneo il protesto levato a suo carico può richiedere la cancellazione alla Camera di Commercio presentando apposita istanza corredata da idonea documentazione probatoria dalla quale risulti in maniera inequivocabile la fondatezza dell’istanza.
Tale richiesta può essere presentata anche dai pubblici ufficiali incaricati o dalle aziende di credito quando abbiano proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.
Tempi e costi per la cancellazione dei protesti
Il Dirigente responsabile dell’Ufficio protesti dispone, la cancellazione entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza. Successivamente, l’Ufficio protesti dell’Ente, entro 5 giorni dal provvedimento dirigenziale, provvede ad eseguire la cancellazione definitiva dal Registro Informatico.
In caso di rigetto dell’istanza o di mancata decisione, l’interessato potrà presentare ricorso al Giudice di Pace del circondario di residenza.
Per la presentazione dell’istanza dovrà essere applicata la marca da bollo e corrisposto un diritto di 8 euro per ogni titolo da cancellare.