Il protesto dell’assegno determina generalmente tre tipi di conseguenze:
- iscrizione nell’archivio C.A.I.(Centrale Allarme Interbancaria) gestito dalla Banca d’Italia per informazioni utili al sistema creditizio (banche e uffici postali);
- sanzione amministrativa (L. 386/90 – D.Lgs. 507/99) applicata dall’Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura);
- iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti.
Nel caso di protesto avvenuto per mancanza fondi, effettuando il pagamento entro 60 gg. è possibile evitare l’iscrizione al CAI e la sanzione amministrativa. La prova del pagamento deve essere fornita alla banca trattaria e al pubblico ufficiale che ha levato il protesto (Notaio, Segretario Comunale, Ufficiale Giudiziario o Banca d’Italia).
Gli assegni postali vengono protestati dalla Stanza di Compensazione della Banca d'Italia con sede a Roma o Milano.
Per l’assegno, a seguito dell’avvenuto pagamento, non è possibile richiedere direttamente alla Camera di Commercio la cancellazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 77/55 s.m. (Corte Costituzionale Sent. 70/2003 e Ord. 84/2004). Per procedere alla cancellazione, l’interessato, decorso un anno senza subire ulteriori protesti, dovrà prima ottenere la riabilitazione dal Tribunale e poi richiedere alla Camera di Commercio la cancellazione dal Registro Protesti.