Cancellazione per pagamento entro i 12 mesi dalla levata del protesto (art. 4, comma 1, Legge 12/02/1955, n. 77 s.m.i.)
Il debitore che, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, abbia provveduto ad eseguire il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro Informatico. L’istanza di cancellazione, corredata del titolo originale quietanzato, dovrà essere presentata al Presidente della Camera di Commercio.
Cancellazione per pagamento dopo i 12 mesi dalla levata del protesto (art. 17, comma 6bis, Legge 17/03/1996 n. 108)
Qualora l’effetto cambiario sia stato pagato dopo i 12 mesi dalla levata del protesto, l’interessato, per richiedere la cancellazione, deve preventivamente ottenere la riabilitazione dal Tribunale.