Martedì 24 Dicembre 2024
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Si comunica che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, la Legge 23 luglio 2021, n. 106. Tale norma, in fase di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto - Legge n. 73 del 25/05/2021 ha introdotto all’art. 13 il comma 7bis che dispone testualmente “i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso”.
Pertanto, la predetta normativa interviene nuovamente sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito disposta in precedenza per il periodo dal 9 marzo 2020 fino al 31 gennaio 2021. Le ultime disposizioni hanno quindi esteso la sospensione dei termini al 30 settembre 2021.
La Camera di Commercio di Salerno, per quanto di propria competenza, ha tempestivamente provveduto, sulla base di quanto previsto dalla normativa, alla cancellazione dal “Registro Informatico dei Protesti” dei titoli protestati nel periodo dal 9 marzo 2020 al 26 giugno 2021. Inoltre, per i protesti levati sino al 30/09/2021 non si provvederà alla pubblicazione nel “Registro Informatico dei Protesti”.
Si comunica che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Il comma 207 dell’art. 1 ha disposto che “i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso”.
Pertanto, per effetto dell’emergenza epidemiologica, la predetta normativa interviene nuovamente sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito disposta in precedenza per il periodo dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020. Le ultime disposizioni emergenziali estendono la sospensione dei termini al 31 gennaio 2021.
La Camera di Commercio di Salerno, per quanto di competenza, ha inizialmente provveduto, sulla base di quanto previsto dalla previgente normativa, alla cancellazione dal “Registro Informatico dei Protesti” dei titoli protestati nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020.
Di conseguenza, in ottemperanza al predetto comma 207 dell’art. 1 della legge 178/2020, la Camera di Commercio di Salerno ha tempestivamente provveduto alla cancellazione dal “Registro Informatico dei Protesti” dei titoli protestati dal 1°settembre 2020 al 31 gennaio 2021.