Lunedì 23 Dicembre 2024
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Si rende noto che il cosiddetto decreto Sostegni bis* ha disposto la proroga dei termini al 15 settembre 2021 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
La nuova scadenza, che si applica anche al diritto annuale dovuto alla C.C.I.A.A., riguarda i titolari di partita IVA soggetti a ISA, nonché i contribuenti che applicano il regime forfettario. La legge di conversione del decreto Sostegni bis non prevede tuttavia la possibilità di differimento ai 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40 per cento.
Nel file allegato è disponibile il vademecum relativo al diritto annuale per l'anno 2021.
* Articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con legge n. 106/2021 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 24/07/2021 - Suppl. Ordinario n. 25.
Si comunica che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Il comma 207 dell’art. 1 ha disposto che “i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso”.
Pertanto, per effetto dell’emergenza epidemiologica, la predetta normativa interviene nuovamente sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito disposta in precedenza per il periodo dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020. Le ultime disposizioni emergenziali estendono la sospensione dei termini al 31 gennaio 2021.
La Camera di Commercio di Salerno, per quanto di competenza, ha inizialmente provveduto, sulla base di quanto previsto dalla previgente normativa, alla cancellazione dal “Registro Informatico dei Protesti” dei titoli protestati nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020.
Di conseguenza, in ottemperanza al predetto comma 207 dell’art. 1 della legge 178/2020, la Camera di Commercio di Salerno ha tempestivamente provveduto alla cancellazione dal “Registro Informatico dei Protesti” dei titoli protestati dal 1°settembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Il 24 dicembre ’20 è stato raggiunto un Accordo per gli scambi e la cooperazione tra UE e UK, che prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, anche se agevolate dall'accordo.
Da gennaio 2021, per potersi avvalere delle facilitazioni contemplate dall’accordo, le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine delle merci previste dall'accordo stesso.
Lo scambio di merci tra gli Stati europei e il Regno Unito sarà, comunque, un’esportazione verso un Paese Terzo e, quindi, assoggettabile all'art. 8 del D.P.R. n. 633/72.
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