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Martedì 14 Maggio 2024

Assegnazione domicilio digitale d’ufficio - Irrogazione sanzione amministrativa

Applicazione delle disposizioni di cui all’art.16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 (società) e all’art. 5 comma 2 D.L. 179/2012 (imprese individuali) come modificati all’art.37 del D.L. n.76/2020 convertito dalla legge 120/2020.

In base alla normativa richiamata, l’ufficio del Registro delle Imprese applica alle imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata (€.412,00 per ciascun legale rappresentante, per omessa comunicazione) e alle imprese individuali che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese la sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. in misura triplicata (€.60,00 per omessa comunicazione), contestualmente assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore.

In data 13/05/2023 è stato avviato il procedimento in parola rispettivamente con comunicazione massiva prot. n. 27240 per n. 2977 imprese costituite in forma societaria e prot. 27241 per n. 2282 imprese individuali (pubblicate all’albo camerale e sito della Camera di Commercio al seguente ai seguenti link https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa). 

Le imprese interessate possono provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese del proprio domicilio digitale (univo, valido e attivo) entro il 26/06/2024 ed evitare l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.

Si rammenta che le Camere di Commercio italiane hanno avviato tale procedimento su tutto il territorio nazionale e che è stato reso disponibile il sito informativo https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home  che consente di verificare se la PEC (domicilio digitale) della propria impresa risulta iscritto o meno nel registro delle imprese.

Ultima modifica: Martedì 14 Maggio 2024
Giovedì 23 Febbraio 2023

Assegnazione domicilio digitale d’ufficio e irrogazione sanzione amministrativa

Si comunica che le società che non hanno indicato il proprio domicilio digitale, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono passibili della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata (€.412,00 per ciascun legale rappresentante, per omessa comunicazione) e contestualmente sarà assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore.

In data 20/02/2023 l’Ufficio del Registro delle Imprese ha avviato, con apposita comunicazione massiva prot. n. 6721, il procedimento sopra descritto per n. 7768 imprese costituite in forma societaria, di cui n. 7209 società di capitali e n. 559 società di persone (pubblicazione all’albo camerale e sul sito web della Camera di Commercio, al seguente link https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa).  

Le imprese interessate possono provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese del proprio domicilio digitale (univoco, valido e attivo) entro il 06/04/2023 ed evitare l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.

Si rammenta che le Camere di Commercio italiane hanno avviato tale procedimento su tutto il territorio nazionale e che è stato reso disponibile il sito informativo https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home  che consente di verificare se la PEC (domicilio digitale) della propria impresa risulta iscritto o meno nel registro delle imprese.

 

Riferimenti normativi: art.16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 come modificato dall’art.37 del D.L. n.76/2020 convertito dalla legge 120/2020

Ultima modifica: Giovedì 20 Aprile 2023
Lunedì 28 Settembre 2020

PEC: obbligo di comunicazione al Registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020 per le imprese che non hanno ancora notificato il proprio domicilio digitale

Il cosiddetto decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) all'art. 37 ha introdotto alcune modifiche nella disciplina della comunicazione e tenuta degli indirizzi di posta elettronica certificata. 

In particolare:

  • obbligo di comunicazione al Registro imprese dell'indirizzo PEC valido e attivo entro il 1° ottobre 2020;
  • sanzioni per le imprese che non adempiono entro il suddetto termine e assegnazione d'ufficio di un indirizzo PEC all'impresa, per regolarizzare la posizione;
  • poteri di controllo e cancellazione d'ufficio di tutti gli indirizzi PEC non regolari  (indirizzo PEC valido, attivo, univoco e riconducibile all'impresa);

Verifica che la PEC della tua impresa sia:
1. Attiva e funzionante.
2. Univoca ossia riferibile esclusivamente a ciascuna impresa, non può, ad esempio, essere la PEC generica del professionista.

Per dotarsi di una PEC è necessario rivolgersi a uno dei gestori autorizzati. Al seguente link trovi l'elenco dei gestori pubblici https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec

Per comunicare la PEC, (non sono previsti diritti di segreteria o bolli – iscrizione gratuita) occorre utilizzare gli ordinari canali di comunicazione al Registro delle Imprese:

L'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Salerno è a disposizione per ogni chiarimento. E' possibile inviare quesiti al seguente indirizzo: registro.imprese@sa.camcom.it

Ultima modifica: Venerdì 2 Ottobre 2020
Martedì 11 Aprile 2023

Assegnazione domicilio digitale d’ufficio - irrogazione sanzione amministrativa

L’art.5 comma 2 del D.L. 179/2012 come modificato dall’art.37 del D.L. n.76/2020 convertito dalla legge 120/2020, dispone che l’ufficio del Registro delle Imprese applica alle imprese individuali che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese la sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. in misura triplicata (€.60,00 per omessa iscrizione), contestualmente assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore.

In data 11/04/2023 è stato avviato, con apposita comunicazione massiva prot. n. 14295, il procedimento in parola per n. 5389 imprese individuali (pubblicata all’albo camerale e sito della Camera di Commercio al seguente ai seguenti link https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa).  

Le imprese interessate possono provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese del proprio domicilio digitale (univoco, valido e attivo) entro il 26/05/2023 evitando l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.

Si rammenta che le Camere di Commercio italiane hanno avviato tale procedimento su tutto il territorio nazionale e che è stato reso disponibile il sito informativo https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home  che consente di verificare se la PEC (domicilio digitale) della propria impresa risulta iscritto o meno nel registro delle imprese.

Ultima modifica: Giovedì 20 Aprile 2023