Mediatori Marittimi

Attività di Mediatori Marittimi

(D.M. 26/10/2011 “Modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di Mediatore Marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”)

 

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore marittimo

Le imprese di mediazione marittima sono tenute a presentare all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Tale SCIA deve essere inoltrata mediante l'apposito modello "MEDIATORI MARITTIMI C36", debitamente compilato e corredato di tutte le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni richieste dalla normativa vigente.

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare dell’impresa individuale, oppure, in caso di impresa societaria, da un amministratore.

Le imprese di mediazione marittima sono tenute ad effettuare e documentare anche l’avvenuto deposito cauzionale previsto dall’art. 23 della legge 478/1968.

L’impresa presenta le suddette dichiarazioni contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese, oppure del REA, utilizzando la procedura telematica della Comunicazione unica.

L'obbligo di attestazione dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dell'attività (come previsti dalla normativa vigente) ricade sulle seguenti figure:

  • i titolari d'impresa individuale;
  • tutti i legali rappresentanti di impresa societaria;
  • gli eventuali preposti;
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.

Per adempiere a questo obbligo, i soggetti interessati devono compilare la sezione "REQUISITI" presente sul modello "MEDIATORI MARITTIMI C36"; mentre, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare, rappresentanti legali, eventuali preposti, coloro che svolgono l’attività per conto dell’impresa bisogna compilare il modello intercalare "REQUISITI” (Allegato B - C37) per la propria dichiarazione individuale.

Per l’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali è prevista la presentazione di una SCIA per ciascuna di esse e la nomina di almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità certificati secondo le modalità definite in precedenza, che eserciti l’attività per conto dell’impresa, certificati attraverso l’apposita procedura telematica.

I requisiti richiesti dalla vigente normativa per svolgere l’attività di mediatore marittimo sono di tipo personale, morale e professionale.

L’ufficio Registro delle Imprese è tenuto ad effettuare i controlli previsti dall’art. 19 della L. 241/90 entro sessanta giorni dalla SCIA. In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti per svolgere l’attività, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività ed emana il conseguente provvedimento, oltre ad avviare eventuali procedimenti disciplinari o accertamento di violazioni amministrative previsti dalla legge.

L'esercizio dell'attività di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese di mediazione marittima. (art.3 legge n. 478/1968)

La verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività dovrà effettuarsi ogni due anni dalla presentazione della SCIA, sia da parte dell’impresa sia da parte dei soggetti che svolgono l’attività per proprio conto.

Le imprese che cessano l’attività di mediatore marittimo, contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell’attività, devono chiedere la liberazione della cauzione mediante il riquadro “svincolo della cauzione” della sezione “MODIFICHE” del modello “MEDIATORI MARITTIMI C36”.

Dette imprese devono, altresì, depositare i libri contabili previsti dall’art. 21 del DPR 4.1.73, n. 66, presso il Registro delle Imprese.

 

Apposita sezione del REA

Per conservare il requisito professionale, coloro che cessano l’attività all’interno di un’impresa devono richiedere, entro novanta giorni dalla cessazione a pena di decadenza, l’iscrizione nell’apposita sezione del REA tramite ComUnica, compilando la sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE” del modello “MEDIATORI MARITTIMI C36”. In tal caso saranno cancellati dalla posizione REA dell’impresa.

Invece, coloro che sono iscritti nell’apposita sezione del REA e che intendono iniziare l’attività, devono richiedere la cancellazione dalla stessa compilando la sezione “REQUISITI” del modello “MEDIATORI MARITTIMI C36”, oppure l’intercalare “REQUISITI” del modello “MEDIATORI MARITTIMI C37”.

Anche per gli iscritti nell’apposita sezione del REA, la verifica della permanenza dei requisiti avverrà una volta ogni due anni dalla data di iscrizione.

L’iscrizione comporta il pagamento del Diritto Annuale previsto per i soggetti Rea.

 

Modifiche

Le modifiche relative all’impresa e a coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto della stessa devono essere comunicate all’ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’evento, compilando la sezione “MODIFICHE” del modello “MEDIATORI MARITTIMI C36”, sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria.
 

Tessera personale di riconoscimento

L’ufficio del Registro delle Imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia, ai mediatori marittimi che svolgono l’attività per conto di un’impresa regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese/REA ed è obbligatoria; ha validità biennale a partire dalla data della SCIA e non può essere rilasciata, invece, a coloro che risultano iscritti nell’apposita sezione del REA in quanto non svolgono l’attività.

In sede di SCIA, pertanto, alla pratica ComUnica deve essere allegata anche una foto tessera in formato PDF/A (da codificare con lo stesso codice del documento di riconoscimento E20), avente le seguenti caratteristiche:

  • dimensione cm. 4 (altezza) x 3 (larghezza);
  • recente;
  • con sfondo bianco e uniforme;
  • mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, il viso deve essere in posizione frontale e chiaramente identificabile.

Per richiedere la tessera per più mediatori operanti per la stessa impresa occorre allegare alla pratica un Intercalare “REQUISITI” (Allegato B - C37), che verrà compilato dal titolare, rappresentanti legali, eventuali preposti oppure coloro che svolgono l’attività per conto dell’impresa.

Il costo di ciascuna tessera è di:

  • € 25,00 diritti di segreteria;
  • € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Gli importi saranno addebitati al richiedente nel conto "Telemaco pay" della pratica telematica.

L’ufficio comunicherà via pec la data dalla quale sarà possibile effettuare il ritiro della tessera che sarà consegnata all’interessato, previa esibizione del documento d’identità in corso di validità; è possibile delegare una persona al ritiro mediante formale atto di delega, corredato dalla copia del documento d’identità del delegante e all’atto del ritiro il delegato deve esibire anche il proprio documento d’identità valido.

 

Sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi

I Mediatori Marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici devono continuare ad iscriversi nella sezione speciale del ruolo dei Mediatori Marittimi, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 59/10. (il modello per l’iscrizione è riportato nella sezione “Modulistica” della pagina corrente)

 

Ulteriori informazioni per l’utenza

Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per l’aggiornamento delle posizioni nel Registro delle Imprese e nel Rea.

 

Ultima modifica
Giovedì 27 Novembre 2025