Agenti e Rappresentanti di Commercio
REVISIONE DINAMICA DEI REQUISITI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Art. 6 D.M. 26/10/2011)
Si rammenta a tutti gli Agenti e/o Rappresentanti di commercio che la verifica periodica della permanenza dei requisiti di legge dovrà effettuarsi obbligatoriamente ogni cinque anni.
Questo adempimento spetta agli Agenti e/o Rappresentanti di commercio e non è automatico.
Devono procedere alla verifica tutti i soggetti che hanno superato i cinque anni di iscrizione o di esercizio effettivo dell'attività, inclusi:
- le imprese (ditte individuali e società);
- i legali rappresentanti e i soggetti (preposti e collaboratori) che esercitano l'attività di agente e/o rappresentante di commercio da oltre cinque anni;
- le persone fisiche abilitate iscritte nella sezione speciale del REA, da oltre cinque anni, che non svolgono l'attività.
I soggetti interessati sono tenuti a confermare il possesso dei requisiti trasmettendo al Registro delle Imprese una pratica telematica di Comunicazione Unica (ComUnica). Le istruzioni operative e la procedura dettagliata per la compilazione telematica della pratica sono accessibili a questo indirizzo web: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/sa?apriSchedaMadre=115611413 (in riferimento alla scheda 115611413)
In caso di omessa presentazione della suddetta pratica, l’Ufficio Registro delle Imprese:
- avvierà un procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività svolta dall’impresa, tale provvedimento è iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima;
- provvederà alla cancellazione dell’Agente e/o Rappresentante di commercio non svolgente l’attività dall’apposita sezione del REA, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o disciplinari previste dalla vigente normativa.
Si invita, pertanto, a verificare la propria posizione e a provvedere all'adempimento entro i termini.
ATTIVITÀ DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
(D.M. 26/10/2011 “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”)
Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Le imprese esercenti le attività di agente e rappresentante di commercio sono tenute a presentare all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Tale SCIA deve essere inoltrata mediante l'apposito modello "ARC C34", debitamente compilato e corredato di tutte le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni richieste dalla normativa vigente.
Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare dell’impresa individuale, oppure, in caso di impresa costituite in forma societaria, da un legale rappresentante.
(le istruzioni dettagliate sono accessibili a questo link: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/sa?apriSchedaMadre=113631837 - in riferimento alla scheda 113631837)
L'obbligo di attestazione dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dell'attività di mediazione (come previsti dalla normativa vigente) ricade sulle seguenti figure:
- i titolari d'impresa individuale;
- tutti i legali rappresentanti di impresa societaria;
- gli eventuali preposti;
- tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.
Per adempiere a questo obbligo, i soggetti interessati devono compilare la sezione "REQUISITI" presente sul modello " ARC C34"; mentre, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare, rappresentanti legali, eventuali preposti, coloro che svolgono l’attività per conto dell’impresa bisogna compilare il modello "REQUISITI” (Allegato B – C35) per la propria dichiarazione individuale.
Per l’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali è prevista la presentazione di una SCIA per ciascuna di esse e la nomina di almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità certificati secondo le modalità definite in precedenza, che eserciti l’attività per conto dell’impresa.
Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, o con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.
I requisiti richiesti dalla vigente normativa per svolgere l’attività di Agenti e Rappresentanti di commercio sono di tipo personale, morale e professionale.
L’ufficio del Registro delle Imprese rilascia, su richiesta dell’interessato, una tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia. La tessera potrà essere rilasciata dopo sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, previa apposita richiesta in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo corredata da una fotografia formato tessera e da un versamento di € 41,00:
- € 25,00 per diritti di segreteria;
- € 16,00 per imposta di bollo virtuale.
(il modello di richiesta è indicato nella sezione “Modulistica” della pagina corrente)
APPOSITA SEZIONE DEL REA
Per conservare il requisito professionale, coloro che cessano l’attività all’interno di un’impresa devono richiedere, entro novanta giorni dalla cessazione a pena di decadenza, l’iscrizione nell’apposita sezione del REA tramite ComUnica, compilando la sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE” del modello “ARC C34”. In tal caso saranno cancellati dalla posizione REA dell’impresa.
L’iscrizione comporta il pagamento del Diritto Annuale previsto per i soggetti Rea. (le istruzioni dettagliate sono accessibili a questo link:
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/sa?apriSchedaMadre=113583134 - in riferimento alla scheda 113583134)
Gli iscritti nell’apposita sezione del REA che intendono iniziare l’attività, devono richiedere la cancellazione dalla stessa compilando la sezione “REQUISITI” del modello “ARC C34”, ovvero l’intercalare “REQUISITI” (Allegato B - C35).
MODIFICHE
Le modifiche relative all’impresa e a coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto della stessa devono essere comunicate all’ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’evento, compilando la sezione “MODIFICHE” del modello “ARC C34”, sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria.
ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’UTENZA
Le imprese attive iscritte nel registro delle imprese e nel Rea alla data del 12/5/2012 sono obbligate ad aggiornare la posizione per ciascuna sede o unità locale, utilizzando l’apposita procedura telematica entro il 30 settembre 2013.
Le imprese che non aggiorneranno la propria posizione entro il termine prescritto saranno destinatarie di un provvedimento di divieto alla continuazione dell’attività.
Le persone fisiche che alla data del 12/5/2012 risultavano iscritte nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e che non svolgono la relativa attività, possono iscriversi in un’apposita sezione del Rea tramite specifica procedura telematica, entro il 30 settembre 2013. Oltre tale termine gli interessati non potranno più iscriversi nella sezione del Rea, ma potranno far valere l’iscrizione nel soppresso ruolo, entro il 12 maggio 2017, quale requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.
ULTERIORI RIFERIMENTI DI SARI
INIZIO ATTIVITA’ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO DI IMPRESA INDIVIDUALE ISCRITTA INATTIVA
(Scheda 113631856)
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/sa?apriSchedaMadre=113631856