Reclamo-mediazione

Per le controversie di natura tributaria del valore non superiore ad €20.000 (€50.000 per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018), da conteggiare senza tenere conto di sanzioni ed interessi (salvo che l’atto impugnato riguardi l’applicazione di sole sanzioni), il contribuente che voglia contestare l’atto impositivo deve presentare entro 60gg dalla sua notificazione, istanza di RECLAMO MEDIAZIONE nei confronti della Camera di Commercio di Salerno ai sensi dell’art.17bis D.Lgs n.546/92, allegando la documentazione ritenuta rilevante per il riesame della controversia, con cui potrà formulare, in via facoltativa, anche una proposta di mediazione per la rideterminazione dell’ammontare della pretesa oggetto di accertamento.

Trascorsi 90gg (con sospensione dal giorno 1 al 31 agosto dell’anno) senza che sia stato notificato dalla Camera di Commercio provvedimento dell’istanza  di reclamo o senza che sia stata conclusa positivamente la mediazione, il contribuente potrà costituirsi in giudizio innanzi alla CTP competente, depositando nei successivi 30gg copia dell’istanza di reclamo-mediazione, che assumerà valore di ricorso, ed i relativi documenti con la prova dell’avvenuta notifica dell’ente impositore.

La presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90gg. della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impositivo oggetto di reclamo, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento. Tale sospensione viene meno decorso il termine di 90gg previsto per il procedimento , nonché nelle ipotesi di improcedibilità dell’istanza.

NORMATIVA:

L’art.30 della L. 30 dicembre 1991 n.413 ha previsto la delega al governo per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario; in base a tale articolo è stato emanato il D.Lgs 31 dicembre 1992 n.546 “Disposizioni sul processo tributario.

L’art.39 co.9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni apportate dalla L.n.111 del 15.07.11, ha inserito l’art.17bis nel Dlgs n.546/92 introducendo gli istituti del reclamo e della mediazione obbligatoria, da attivarsi con istanza di parte nella quale il contribuente anticipa il ricorso chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe proporre nell’eventuale fase giurisdizionale.

L’art.1 co.611 lett.a) della L. 27 dicembre 2013 n.147 ha apportato significative modifiche alla disciplina della cd. mediazione tributaria di cui all’art.17bis del D.Lgs 31 dicembre 1992 n.546;

Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, nasce in attuazione degli articoli 6,  co.6 e 10, co.1, lett.a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23 ( con cui si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale).

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.232228 del 13.07.16 impone l’importo del limite massimo per esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle mediazioni tributarie fissato a €20.000 mentre il
decreto legge 24 aprile 2017 n.50 (insieme alla legge di conversione 21 giugno 2017) aumenta tale limite a €50.000 per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Contatti

Reclamo - Mediazione

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Ultima modifica: Mercoledì 27 Maggio 2020