L’art.5 comma 2 del D.L. 179/2012 come modificato dall’art.37 del D.L. n.76/2020 convertito dalla legge 120/2020, dispone che l’ufficio del Registro delle Imprese applica alle imprese individuali che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese la sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. in misura triplicata (€.60,00 per omessa iscrizione), contestualmente assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore.
In data 11/04/2023 è stato avviato, con apposita comunicazione massiva prot. n. 14295, il procedimento in parola per n. 5389 imprese individuali (pubblicata all’albo camerale e sito della Camera di Commercio al seguente ai seguenti link https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa [2]).
Le imprese interessate possono provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese del proprio domicilio digitale (univoco, valido e attivo) entro il 26/05/2023 evitando l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.
Si rammenta che le Camere di Commercio italiane hanno avviato tale procedimento su tutto il territorio nazionale e che è stato reso disponibile il sito informativo https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home [3] che consente di verificare se la PEC (domicilio digitale) della propria impresa risulta iscritto o meno nel registro delle imprese.
Collegamenti
[1] https://sa.camcom.it/notizie/%3Ffield_notizia_categoria_tid%3D201
[2] https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa
[3] https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home
[4] https://sa.camcom.it/ricerca-per-argomenti/%3Ftid%3D461
[5] https://sa.camcom.it/ricerca-per-argomenti/%3Ftid%3D459