Strumenti di misura: la Camera di Commercio svolge solo attività di vigilanza

Martedì 9 Marzo 2021

Strumenti di misura: la Camera di Commercio svolge solo attività di vigilanza

Si ricorda che, dal 19 marzo 2019, le Camere di Commercio sono incaricate dal legislatore di vigilare e sorvegliare circa il corretto utilizzo degli strumenti di misura da parte delle imprese (D.M. 21/04/2017 n.93), mentre la verifica periodica di detti strumenti può essere eseguita esclusivamente da organismi accreditati (quindi non più dal personale camerale), il cui elenco è gestito da Unioncamere, ed è consultabile al seguente indirizzo web: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2
 
L’attività di vigilanza svolta dagli uffici Metrici delle Camere di Commercio avviene, tra l’altro, attraverso le seguenti misure:

  1. controlli a campione senza preavviso presso i titolari degli strumenti;
  2. ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
  3. monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
  4. sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati.

Per lo svolgimento di questi compiti il personale degli uffici metrici ha accesso ai locali e ai luoghi in cui si trovano gli strumenti di misura. Circa gli aspetti di diritto penale, gli ispettori metrici svolgono le loro funzioni in qualità di “ufficiali di polizia giudiziaria” quindi, in presenza di un presunto reato, hanno l’obbligo di denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria.

In caso di mancato rispetto delle norme o dei termini, il titolare dello strumento soggiace ad una sanzione amministrativa compresa tra 500,00 € a 1.500,00 € per strumento di misura, fatti salvi eventuali aspetti penali. Nel caso di sistemi di misura per carburanti costituiti da più unità di erogazione (misuratori/pistole di erogazione), ogni singola unità è considerata come strumento di misura.

Nel merito, la Camera di Commercio di Salerno sta intensificando le attività ispettive mediante l’adozione di un piano finalizzato al controllo della regolarità metrologica degli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali, mediante l’accertamento, in modo particolare, dei seguenti requisiti:

  • Omologazione. Sono omologati gli strumenti recanti targhette e marcature metrologiche legali. Gli strumenti privi di tali requisiti, come, a puro titolo di esempio, le stadere (conosciute anche come “bilancioni”), sono oggetto di sequestro oltre che di sanzione amministrativa. 
  • Rispetto dei termini della verificazione periodica. Gli strumenti con verificazione periodica scaduta sono oggetto di sanzione amministrativa. La validità è rilevabile dal contrassegno quadrato di colore verde apposto sugli stessi, in cui è riportato l’anno e il mese di scadenza. 
  • Corretto funzionamento. Gli strumenti non correttamente funzionanti saranno oggetto di ordine di aggiustamento e eventualmente di sanzione amministrativa se l’errore supera il doppio della tolleranza consentita. 
  • Integrità dei sigilli metrici. La loro violazione comporta il sequestro dello strumento e la sanzione amministrativa.
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Ultima modifica: Martedì 9 Marzo 2021