Informiamo i fornitori che la Legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, comma 629, lett. b) ha introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, che stabilisce che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti di alcuni soggetti della Pubblica Amministrazione (comprese le Camere di Commercio), l’IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all’Erario, con le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’art. 2 del decreto prevede che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, apponendo sulla medesima l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
Questo meccanismo, detto split payment, non si applica:
- alle fatture emesse prima del 1° gennaio 2015, anche se non ancora pagate;
- alle fatture soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- alle operazioni per le quali le amministrazioni pubbliche sono debitori d’imposta, come le fatture soggette al regime del reverse charge.